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Ordinanza — n. 32121/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed due to failure to file a new request for simplified settlement by the deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32121/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to submit a new request for the simplified settlement procedure by the statutory deadline. Although the taxpayer had previously requested this procedure, no fresh application was filed within the required timeframe. Consequently, the proceedings terminated without a substantive review of the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017; If a party interested in the simplified settlement procedure does not file a new request for treatment by December 31, 2018, the proceedings extinguish.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction failure to file request statutory deadline tax proceedings termination sospensione della riscossione fiscale estinzione della rendita d'invalidità cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017
il contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 11 del D.L.50/2017; 1.2.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorsotz1-1. 4-2015 proposto da: BRESCIA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'Avvocato LUIGI QUERCIA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - con troricorrente — avverso la sentenza n. 1244/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29/5/2015;

R.G. 28410/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Paolo Brescia propone ricorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 289/10/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF- Addizionali Regionali e Comunali - IRAP - accessori 2008; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. il contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 11 del D.L.50/2017; 1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.1.2021. ..__ Il Presidente omenico Chindemi) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggog