Italian tax court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation of all partners in a de facto company case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The court found that the lower court failed to include all necessary co-litigants, specifically the partners of a de facto company, in the proceedings. Consequently, the entire procedural history was declared void due to the violation of mandatory co-litigation rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d. Igs. 31.12.1992 n. 546; Art. 107 c.p.c.: In tax proceedings concerning a de facto company, the necessary joinder of all involved subjects is mandatory; absence of such joinder renders the entire procedure void.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7097-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GRUSSU VALENTINO, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA DUOMO 348, presso lo studio dell'avvocato OLGA PORTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO DE LUISE; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5251/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 19/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MELE; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto che codesta S.C., pronunciando sul ricorso, cassi la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvii la causa innanzi alla CTP di Roma; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5251/2016 depositata il 19.9.2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate accertava che la "Società di fatto Torre Luca e Gennaro, Proietto Daniela, Grussu Valentino e Pieroni Loretta" aveva commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di Iva intracomunitaria attraverso l'interposizione fittizia della "Transilvania Phone srl" con sede in Romania; riteneva quindi soggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture emesse da quest'ultima -società interposta- e recuperava in capo alla prima l'Iva sulle operazioni poste in essere attraverso una società estero vestita. - In particolare, e per quanto di interesse nella presente sede, l'Ufficio accertava nei confronti di Grussu Valentino e Pieroni Loretta le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della menzionata società di fatto. - Avverso l'atto impositivo proponevano ricorso i predetti soci, deducendo l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, per il mancato espletamento del contraddittorio e per il mancato assolvimento dell'onere della prova, in assenza di elementi gravi precisi e concordanti atti a suffragare la pretesa impositiva. - Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza„ che, gravata di appello da parte dei contribuenti, era riformata dalla CTR. - Per la cassazione della sopra menzionata sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resistono, con controricorso, i contribuenti; il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto la cassazione di entrambe le sentenze di merito con rinvio alla CTP di Roma. i Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Violazione degli artt. 101, 102 e 107 c.p.c., nonché degli artt. 10 e 14 del d.
Igs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 52, comma 6, dpr 25.10.1972 n. 633; violazione dell'art. 33 comma 3 dpr 29.9.1973 n. 600, nonché degli artt. 42 dpr n. 600/73 e 56 dpr n. 633/72 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.". - Il primo motivo è fondato: la sentenza con cui la CTR ha annullato l'atto impositivo, in riforma della sentenza di primo va grado, va infatti cassata per le ragioni che di seguito si espongono. - Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: "nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti" (Cass. n. 23261/2018 e n. 14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). - Dato che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, il motivo deve essere accolto -con assorbimento del secondo- in quanto l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell'art. 14 d.
Igs. 546/1992; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma, perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio. P. Q. M. Accoglie il primo motivo, assorbito l'altro; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale d