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Ordinanza — n. 31969/2021 — snciv Generato dall'IA

Court holds property possession for tax relief requires ownership, not mere availability, dismissing the municipality's appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31969/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision regarding municipal property tax exemptions. The municipality argued the owner lacked possession of the home, while the court ruled that possession for tax purposes requires actual ownership or a real right of enjoyment. Consequently, the court rejected the municipality's appeal and dismissed the taxpayer's original claim for relief.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, c. 2; d.l. n. 93 del 2008, art. 1: For municipal property tax exemptions, the legal notion of possession cannot be equated with mere availability but must correspond to the subjective legal situations of the taxpayer, identifying the owner or holder of a real right of enjoyment.

Parole chiave

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municipal property tax possession definition tax exemption relief real right of enjoyment taxpayer status property ownership tax liability assessment azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, c. 2
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, cc. 1 e 2
126 del 2008 che, a decorrere dall'anno 2008, ha introdotto l'esenzione ICI per la prima casa, - le agevolazioni in discorso si correlano al presupposto impositivo e, con riferimento alle disposizioni di disciplina dell'ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
d.l. n. 93 del 2008, art. 1, conv. in I. n. 126 del 2008
2, - e dal d.l. n. 93 del 2008, art. 1, conv. in I. n. 126 del 2008 che, a decorrere dall'anno 2008, ha introdotto l'esenzione ICI per la prima casa, - le agevolazioni in discorso si correlano al presupposto impositivo e, con riferimento alle disposizioni di disciplina dell'ICI (d.lgs.
I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 173
1, 3, 8 e 10, alla I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 173, ed al regolamento comunale ICI, art.
regolamento comunale ICI, art. 8
cod. proc. civ., art. 360, c. 1, n. 3
- col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c.
cod. proc. civ., art. 91 ss.
civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 91 ss.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15 marzo 2019, n. 7444
Cass., 7 giugno 2017, n. 14119
Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n.
Cass., 9 maggio 2013, n. 10987
14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n.
Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451
10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n.
Cass., 14 gennaio 2005, n. 654
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27096/2018 R.G. proposto da Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Carmine Iacovelli; - ricorrente - contro Castagnoli Carlo; - intimato - avverso la sentenza n. 32/18, depositata il 6 febbraio 2018, della Commissione tributaria regionale del Molise; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 giugno 2021, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 32/18, depositata il 6 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale del Molise ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Campobasso avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto le impugnazioni di tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2007 al 2009; - per quel che qui ancora interessa, il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure laddove questi aveva rilevato che «il presupposto impositivo è costituito dal "possesso"» e che «La norma definisce il possesso (presupposto per l'applicazione dell'imposta ICl/IMU) la situazione di fatto sulla cosa e nel caso in esame il possesso del bene non può essere messo in discussione, in quanto, come risulta dagli atti dell'amministrazione Comunale, nell'unità immobiliare, il possesso è della madre sig.ra Palmieri Maria Luisa e non è a disposizione (in possesso) del proprietario come impropriamente sostiene di Comune»; 2. - il Comune di Campobasso ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - Castagnoli Carlo è rimasto intimato.

Considerato che: 1. - col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 3, 8 e 10, alla I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 173, ed al regolamento comunale ICI, art. 8, deducendo, in sintesi, che, - così come del resto rilevato dallo stesso giudice del gravame, - l'unità immobiliare oggetto della pretesa agevolazione, di proprietà del contribuente, non era da questi, e dai suoi familiari, adibita ad abitazione principale, - abitazione diversamente fissata in altra unità immobiliare del Comune di Campobasso, - così che non poteva rilevare la concessione in uso in favore del genitore non convivente, rispetto al quale difettava lo stesso presupposto di imposta implicante la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale;- il secondo motivo, ai sensi dell'art. :360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 91 ss. cod. proc. civ., sull'assunto che, in esito alla cassazione della gravata sentenza, la disciplina delle spese processuali deve essere rideterminata secondo principio di soccombenza; 2. - il primo motivo di ricorso, dal cui esame consegue l'assorbimento del secondo, è fondato e va accolto; 3. - come reso inequivoco dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10, c. 2, - e dal d.l. n. 93 del 2008, art. 1, conv. in I. n. 126 del 2008 che, a decorrere dall'anno 2008, ha introdotto l'esenzione ICI per la prima casa, - le agevolazioni in discorso si correlano al presupposto impositivo e, con riferimento alle disposizioni di disciplina dell'ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, c. 2, e art. 3, cc. 1 e 2), la Corte ha rilevato che la nozione di «possesso» (richiamata ai fini della definizione del presupposto d'imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con «situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale» e possessore «in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile» (cfr., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2019, n. 7444;

Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654); - risulta, pertanto, irrilevante la situazione di disponibilità della cosa che il giudice del gravame ha posto a fondamento delle agevolazioni in discorso, in quanto disgiunta dalla titolarità del diritto di proprietà in capo al contribuente che, nei termini in cui il giudice del gravame ha definito la controversia, finirebbe per usufruire più volte di un'agevolazione che si correla al possesso di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;4. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente; - le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio 'di legittimità, liquidate come da dispositivo, secondo la soccombenza di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna parte intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 1.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 21 giugno 2021. Il Presidente dott.ssa Camilla Di Iasi O