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Ordinanza — n. 31956/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling review of fact-finding by lower court is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31956/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision denying tax deductions. The agency argued the commission violated statutory presumptions regarding bank account movements, but the court held that reviewing the factual assessment of evidence constitutes an impermissible re-evaluation of facts. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it sought to challenge the lower court's factual findings rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2) DPR 600/1973; Art. 51, comma 2, n. 2) DPR 633/1972: Appeals challenging the factual assessment of evidence by the court of first instance are inadmissible as they constitute an impermissible re-evaluation of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of facts burden of proof tax deductions bank account movements presumption of income judicial review limits inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, n. 2) DPR 600/1973
Con l'unico motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la violazione dell'art. 32, primo comma, n.
Art. 51, comma 2, n. 2) DPR 633/1972
600, e dell'art. 51, comma 2, n.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/09/2018, n. 22931
228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;
Cass. 31/01/2017, n. 2432
Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass.
Cass. 9/08/2016, n. 16697
2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass.
Cass. 30/03/2016, n. 6093
16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093).
Cass. 16/07/2020, n. 15161
Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 02076/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - ricorrente - contro Segnalini Emanuela (C.F. SGNMNL76B47H501P), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Crescenzio 62. - controricorrente - e contro Segnalini Giuliano (C.F.

SGNGLN48TO9B932N). - intimato - avverso la sentenza n. 3646/t4/2014 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 04 giugno 2014. Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Giuliano Segnalini ed Emanuela Segnalini, quali eredi di Adele Bartolomeo, impugnarono un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi tratti dalla defunta, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, per l'anno 2005.

Il ricorso venne accolto integralmente in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 4 giugno 2014, lo respinse. Avverso la detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui risponde con controricorso Emanuela Segnalini, mentre non ha spiegato difese Giuliano Segnalini. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso deduce l'Agenzia delle entrate la violazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51, comma 2, n. 2), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché la commissione tributaria regionale ha violato la regola presuntiva a carico del contribuente discendente dalle dette norme. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931;

Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093). Va soggiunto che, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (da ultimo, Cass.16/07/2020, n. 15161). 1.2. Orbene, nella fattispecie in esame, lamentando plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre al vaglio di questa Corte - in maniera appunto inammissibile -, l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente per superare la detta presunzione.

In particolare, la commissione tributaria regionale, facendo corretta applicazione della esposta regola sull'onere della prova a carico del contribuente, ha affermato che attraverso i documenti prodotti nel corso del giudizio, gli eredi dell'amministratrice di condominii avevano dimostrato che tutte le somme registrate sul conto corrente intestato a quest'ultima, erano in realtà interamente riconducibili ai versamenti effettuati dai condomini dalla stessa amministrati. E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476).

2. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass.29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ad agli accessori di legge.