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Ordinanza — n. 31954/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax dispute settled via expedited payment procedure under D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31954/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the contentious matter ceased because the taxpayer requested and completed an expedited payment procedure under Article 6 of D.L. 193/2016. Equitalia confirmed the procedure's perfection and requested the judgment be declared extinguished with offsetting costs. The Court granted this request, terminating the cassation appeal without addressing the underlying tax condonation issue.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193 del 2016; When a taxpayer requests the expedited procedure for tax roles arising from a condonation denial and pays the full amount, the court must declare the matter ceased and the judgment extinguished upon confirmation of perfection.

Parole chiave

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expedited payment procedure tax condonation denial D.L. 193/2016 extinguishment of judgment offsetting costs cessation of litigation Equitalia confirmation differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193 del 2016
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016.
Art. 12 I. n. 289 del 2012
RILEVATO CHE Transpap dei F.11i Papagni Snc ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Bari, riteneva legittimo il diniego di condono ex art. 12 I. n. 289 del 2012 per l'omesso pagamento della seconda rata.
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Testo completo

o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8857/2013 R.G. proposto da Transpap dei Fili Papagni Snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Olinto Raffaele Valentini, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma Piazza della Libertà n. 10/C, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Equitalia Sud Spa (già Equitalia ETR Spa), rappresentata e difesa dall'Avv.

Luciano Martucci, con domicilio eletto presso l'Avv. Alfredo Placidi in Roma via Cosseria n. 2, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 98/14/12, depositata il 24 settembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Transpap dei F.11i Papagni Snc ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Bari, riteneva legittimo il diniego di condono ex art. 12 I. n. 289 del 2012 per l'omesso pagamento della seconda rata.

Resistono con separati controricorsi l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud Spa. CONSIDERATO CHE Nelle more del giudizio di cassazione la contribuente ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata per i ruoli scaturiti dal diniego di condono oggetto del giudizio, provvedendo altresì al pagamento integrale delle rate dovute. Equitalia Sud Spa, con memoria in atti, ha attestato il perfezionamento della procedura agevolata ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate, richiesta che, quindi, va accolta.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016. Spese compensate. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 luglio 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ernestino Luigi Bruschetta IL n0 5 NOZ 2021 44.