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Ordinanza — n. 31947/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on construction costs imputation year based on objective determinability rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31947/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding construction cost imputation. The tax authority argued the lower court erred by relying solely on normal market value instead of specific presumptions, while the company contended costs were objectively determinable only after municipal reductions. The court ruled that construction costs must be imputed to the year of permit issuance because they are objectively determinable via statutory parameters, and subsequent municipal reductions do not alter this timing.

Regesto Legislator

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Art. 3, 6 of Legislative Decree 10/1977; Art. 109 of DPR 917/1986: Construction costs are imputed to the year of permit issuance as they are objectively determinable, and subsequent municipal reductions do not shift the imputation year.

Parole chiave

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tax construction costs imputation year rules objective determinability municipal cost reductions tax competence principle DPR 917/1986 legislative decree 10/1977 ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 of Legislative Decree 10/1977
Si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod.
Art. 6 of Legislative Decree 10/1977
10 del 1977 sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui è avvenuto il rilascio dei titoli abilitativi cui sono connessi, siccome determinabili in modo oggettivo sulla scorta dei parametri fissati dal successivo art. 6 della medesima I.
Art. 109 of DPR 917/1986
civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 109 T.U.I.R., per avere la C.T.R.
Art. 39, comma 1, lett. d) of DPR 600/1973
Art. 41-bis of DPR 600/1973
Art. 54, comma 2 of DPR 633/1972
600 del 1973, dell'art. 54, comma 2, del d.P.R.
Art. 2697 of the Civil Code
633 del 1972 nonché dell'art. 2697 cod.
art. 2697 cod. civ
633 del 1972 nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 9.11.2018, n. 28671
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23193-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro VA.TUR. PORTO CORALLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. GIUSEPPE LAI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA LUIGI LUCIANI, n. 1, presso lo studio dell'Avv. DANIELE MANCA-BITTI; - con troricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 131/01/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 26/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, relativamente all'anno di imposta 2005, a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. nei confronti della VA.TUR. S.R.L.; che la VA.TUR. S.R.L. impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Cagliari la quale, con sentenza 295/1/12, rigettò il ricorso; che la società contribuente impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Sardegna la quale, con sentenza n. 131/01/15, depositata il 26.3.2015, accolse parzialmente il gravame, annullando l'avviso impugnato relativamente ai maggiori componenti positivi del reddito imputati alla VA.TUR. per gli operati trasferimenti immobiliari ed osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come, a seguito dell'abrogazione, ad opera della I. n. 88 del 2009 e per le verifiche relative ai trasferimenti immobiliari, della regola del valore normale 0.M.I., questa metodologia - usata, nella specie, dall'Ufficio - non potesse, da sola, giustificare le riprese operate nei confronti della contribuente, occorrendo all'uopo ulteriori e concreti elementi probatori; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la VA.TUR. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; Ric. 2015 n. 23193 sez. ST - ud. 08-07-2021 -2- Considerato che con l'unico motivo la difesa dell'AGENziA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett.

d) e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che, avuto riguardo alle riprese relative ai trasferimenti immobiliari operati dalla società contribuente, l'avviso di accertamento fondasse su un accertamento induttivo condotto unicamente sulla base del valore normale O.M.I. laddove, al contrario, l'Ufficio "ha fatto riferimento...ad una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti, benché gli fosse consentito di avvalersi anche di presunzioni prive dei suddetti requisiti" (cfr. ricorso, p. 10, secondo cpv.); che il motivo - il quale introduce, in realtà, un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., siccome diretto a censurare la mancata valutazione di elementi indiziari, asseritamente non esaminati e, dunque, non considerati dalla C.T.R., sebbene decisivi (arg. da Cass., Sez. 1, 19.4.2021, n. 10253, Rv. 661151-01) - è inammissibile; cha esso, infatti, pecca di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) giacché, non facendosi riferimento alcuno, nella sentenza impugnata, alle circostanze sottese dall'Ufficio alle proprie doglianze (cfr., in specie, le pp. 10, terzo cpv., nonché 13-15 del ricorso), la difesa dell'AGENZIA avrebbe dovuto trascrivere (o, quantomeno, indicare) in ricorso se, come e quando esse furono introdotte nei precedenti gradi di giudizio (arg. da Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01); che con l'unico motivo di ricorso incidentale la difesa della VA.TUR. si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. i Ric. 2015 n. 23193 sez.

ST - ud. 08-07-2021 -3- proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 109 T.U.I.R., per avere la C.T.R. erroneamente riferito la contabilizzazione degli oneri di costruzione ex lege Bucalossi al momento del rilascio delle autorizzazioni cui gli stessi sono connessi, anziché al diverso e successivo momento (ricadente, nella specie, nell'anno di imposta 2005) in cui il loro ammontare è divenuto definitivo; che il motivo è infondato; che la C.T.R., nel rilevare che gli oneri in questione "sono oneri di diretta imputazione e, pertanto, da contabilizzare al momento del rilascio delle autorizzazioni amministrative cui sono connessi" si è attenuta al principio affermato da questa Corte e per cui, in tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza (intesa quale verificarsi dei presupposti di fatto o di diritto, che costituiscono la fonte generatrice della componente di reddito) o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo (nel senso che devono sussistere gli elementi, documentali o non, comunque idonei a consentirne la determinazione) (Cass., Sez. 5, 9.11.2018, n. 28671, Rv. 651102-01): ed infatti, quanto al requisito dell'esistenza", l'art. 3 della I. n. 10 del 1977 prevede che "La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" mentre, avuto riguardo alla determinazione (o, quantomeno, determinabilità) dell'ammontare di tale costo, il successivo art. 6 (rubricato "Determinazione del costo di costruzione") detta i parametri cui Ric. 2015 n. 23193 sez.

ST - ud. 08-07-2021 -4- fare riferimento per il relativo calcolo. Né rileva - in senso contrario - la circostanza per cui, richiesto inizialmente il pagamento di una somma maggiore, i costi in questione sarebbero stati infine ridotti dal Comune, donde la conclusione della loro incertezza ab ovo: ed infatti, oltre a trasformare in tal modo il principio di competenza in quello di cassa, la soluzione proposta dalla ricorrente non tiene conto della circostanza per cui i costi di costruzione furono tempestivamente richiesti dal Comune e che, ove anche successivamente diminuiti nel quantum, ciò avrebbe determinato, al più, l'accesso del contribuente alla procedura di rimborso (con conseguente dichiarazione di una plusvalenza per il corrispondente anno di imposta); che in relazione a quanto precede va dunque affermato il seguente principio di diritto:"in tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi dell'art. 109 (già 75), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, i costi di costruzione ex art. 3 della I. n. 10 del 1977 sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui è avvenuto il rilascio dei titoli abilitativi cui sono connessi, siccome determinabili in modo oggettivo sulla scorta dei parametri fissati dal successivo art. 6 della medesima I. n.

10. Né la loro successiva riduzione implica l'imputazione nell'esercizio in cui siffatta rideterminazione avvenne, trasformandosi altrimenti il principio di competenza fissato dall'art. 109 cit. in quello di cassa e conseguendo ad essa, al più, la facoltà del contribuente di accedere alla procedura di rimborso (con conseguente dichiarazione di una plusvalenza per il corrispondente anno di imposta)" Ritenuto, in conclusione, che tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale debbano essere rigettati, con compensazione Ric. 2015 n. 23193 sez. ST - ud. 08-07-2021 -5- tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in virtù della reciproca soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della VA.TUR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Trìbutarìa, 1'8.7.2021. Il Presi