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Ordinanza — n. 31937/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31937/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31937/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20605-2015 proposto da: CENAE S.R.L. (P.I. 00731960837), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI FRANCESCO FIORILLO e GIANPAOLO GALLO, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - nonché EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI LUCIANA CLERICI e LAURA CELLA BANDIROLA, unitamente alle quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA R.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 31937/2021 — snciv · Corte di Cassazione: c) il provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate del 18.3.2016; che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi - come nella specie - della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in Ric. 2015 n. 20605 sez.

Parole chiave

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quietanza di saldo debito cessazione dei pagamenti chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro della domanda di esecuzione ritiro a seguito di transazione titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
art. 391 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20605-2015 proposto da: CENAE S.R.L. (P.I. 00731960837), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI FRANCESCO FIORILLO e GIANPAOLO GALLO, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - nonché EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI LUCIANA CLERICI e LAURA CELLA BANDIROLA, unitamente alle quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA R.

LANCIANI, n. 7, presso lo studio dell'AVV. MONICA DE PASCALE; - controrkorrente — e COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in SESTO SAN GIOVANNI (MI), alla PIAZZA RESISTENZA, n. 20; - intimato - avverso la sentenza n. 7239/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che la CENAE S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, la "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" notificatale dall'EquiTALIA quale conseguenza del mancato pagamento di tre cartelle di pagamento; che la C.T.P. di Milano, con sentenza 376/29/13, dichiarò il ricorso inammissibile, con riferimento alle cartelle di pagamento recante riprese tributarie, nonché il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in relazione alla cartella di pagamento relativa a contravvenzioni al codice della strada; che tale decisione fu appellata dalla CENAE S.R.L. innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 7239/2014, depositata il 24.12.2014, rigettò il gravame, confermando - per Ric. 2015 n. 20605 sez.

ST - ud. 25-6-2021 -2- quanto in questa sede ancora interessa - la correttezza della notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione; che avverso tale sentenza la CENAE S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si sono costituite, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE e l'EQUITALIA NORD S.P.A., mentre è rimasto intimato il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI; Rilevato che in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato un atto contenente "istanza di rinuncia ed estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c." (cfr. la relativa epigrafe), per effetto della avvenuta presentazione della istanza di cd. "rottamazione" delle cartelle emesse sulla base dei ruoli impugnati; che in allegato alla predetta istanza parte ricorrente ha depositato:

a) la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (doc. rif. AT-06890201700462290101) concernente la quantificazione delle somme, pari ad dalla C 68.275,96, dovute dalla società contribuente a seguito della avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 cit.;

b) il conseguente bollettino di pagamento dell'importo di C 68.275,96, saldato in data 27.7.2017;

c) il provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate del 18.3.2016; che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi - come nella specie - della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in Ric. 2015 n. 20605 sez.

ST - ud. 25-6-2021 -3- entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che alla luce di quanto precede, stante la rinunzia al ricorso va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in relazione alle spese, siccome assorbite dalla definizione agevolata di cui si è dato conto, né in relazione al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 (applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso e non anche, come nel caso di specie, nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere.

Cfr. Cass., Sez. 3, 10.2.2017, n. 3542, Rv. 642858-01 e, da ultimo, da Cass., Sez. U, 25.6.2021, n. 18289).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 25.6.2021. Il Presidente Dr. Biagio Virgilio - ^L-- DEPWTAT9