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Ordinanza — n. 31918/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court appeal dismissed due to apparent lack of logical reasoning in the lower court's decision regarding simulated contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31918/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that had overturned a lower tribunal's rejection of a taxpayer's claim. The taxpayer argued a simulated sale of rural land, but the commission dismissed this without detailing the specific evidence proving the lack of price payment. The court found the lower decision legally flawed because it failed to explicitly explain the logical criteria used to reach its conclusion on the simulation issue.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment is vitiated by apparent lack of reasoning when the court fails to explicitly indicate the logical criteria used to form its conviction or to examine the evidentiary framework.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning simulated contract tax appeal procedure logical criteria evidentiary framework revenue agency appeal taxation simulation computo del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
3819, infatti, «In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art.
Art. 111 Cost.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l'assoluta apparenza della motivazione resa dalla CTR.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 2697 cod. civ.
art. 132 cod. proc. civ
Con il primo motivo l'Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14/02/2020, n. 3819
Come recentemente affermato da Cass. 14/02/2020, n. 3819, infatti, «In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art.
Cass. 30/05/2019, n. 14762
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso n. 3860\2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro BARBERIO Armando Paolo - intimato - avverso la sentenza n. 1583/28/14, depositata in data 8 luglio 2014, della Commissione tributaria Zegionale della Puglia, sezione staccata di Taranto; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola Rilevato che:

Con sentenza n. 1583/28/14, depositata in data 8 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, accoglieva l'appello del contribuente avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Taranto ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento sintetico, emesso per l'anno di imposta 2005, con il quale veniva attribuito al contribuente, ai fini Irpef, un reddito costituito, tra l'altro, da C 200 mila, quale quota di spese per incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di due fondi rustici.

Osservava la CTR che il contribuente aveva dato prova dell'accordo simulatorio avvenuto in occasione della compravendita di due fondi rustici e quindi non apparivano condivisibili le risultanze cui erano pervenuti i funzionari dell'Ufficio. Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da successiva memoria. Il contribuente ha depositato in atti il mandato ai fini della costituzione in giudizio, omettendo però di depositare il controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo l'Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l'assoluta apparenza della motivazione resa dalla CTR.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 2697 cod. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in quanto, essendo pacifico che le parti avevano stipulato un contratto di vendita, ovviamente oneroso, non può costituire sufficiente prova contraria la semplice affermazione, da parte del contribuente, che si trattava di un contratto simulato, né risulta che la CTR abbia richiesto ed esaminato a tal fine prove ulteriori.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1. La pronuncia impugnata, come correttamente evidenziato dall'Ufficio, rivela un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, mancando del tutto l'esplicitazione del quadro probatorio che ha indotto la CTR a ritenere assolto l'onere, gravante sul contribuente, riguardo al mancato pagamento del prezzo e circa il carattere simulato della vendita. Ricorre pertanto il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art.111 Cost. 3.2.

La CTR, infatti, ha accolto l'appello del contribuente limitandosi ad osservare che era «ampiamente dimostrato che il pagamento del prezzo dei fondi rustici non è avvenuto e che, anzi, l'acquisizione dei suddetti beni non ha denotato una reale disponibilità economica suscettibile di valutazione ai fini fiscali, in quanto trattavasi di contratto simulato avente causa gratuita anziché causa onerosa», senza precisare in alcun modo da quali prove abbia tratto il proprio convincimento circa il carattere simulato del contratto ed il mancato versamento del prezzo. 3.3.

Come recentemente affermato da Cass. 14/02/2020, n. 3819, infatti, «In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito>>. 3.4. Nello stesso senso Cass. 30/05/2019, n. 14762, secondo cui «In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti».

5. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l'accoglimento del ricorso, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delt11 maggio 2021.