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Ordinanza — n. 31863/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-notification; tax agency failed to prove regular service of the petition to the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31863/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the petition was never formally notified to the respondent company. Although the agency claimed a postal recommendation was accepted, no evidence proved the notification procedure was regularly completed. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the tax dispute regarding the payment deadline extension.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.c.; Art. 164, comma 1, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the petition has not been notified to the respondent in accordance with the law, regardless of any informal attempts at service.

Parole chiave

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non-notification of appeal regular notification procedure inadmissibility of cassation postal service proof tax agency litigation dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, c.p.c.
Art. 164, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- bis, d.P.R.
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso n. 18074\2014 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro POLYGLASS s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. - intimato - avverso la sentenza n. 257/34/13 depositata in data 23 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che: Con sentenza n. 257/34/13 la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso della curatela del fallimento della Polyglass s.r.l. contro una cartella di pagamento relativa agli anni 1990 e 1992, avendo la contribuente fruito del condono previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Osservava la CTR che se è vero che il termine per il pagamento previsto dall'art. 9 cit. era stato originariamente fissato alla data del 16 aprile 2003, il versamento avvenuto il successivo 16 maggio poteva comunque considerarsi tempestivo, visto che l'art. 1, comma 363, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aveva differito il termine ultimo al 30 settembre 2006.

Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: Va preliminarmente dato atto che, anche a seguito di ricerche effettuate all'interno del fascicolo d'ufficio ed in cancelleria, il presente ricorso per cassazione non risulta notificato dalla ricorrente. Al di là dell'accettazione della raccomandata con la quale è stata chiesta la notifica a mezzo dell'ufficio postale, riportata a tergo dell'ultima pagina del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, non risulta però che il procedimento notificatorio si sia poi regolarmente perfezionato.

Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021. DEPOSITATO IN CAI:ZCELLERIA IL ,0 5 NOV, 202i Il Presidente Naporgop IL