Cassation court allows tax appeal, ruling that thirty days from formal notice suffices for obedience proceedings without prior enforceable title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax appeal, quashing the lower tribunal's dismissal of the obedience suit. The appellant argued that a formally enforceable title was required before initiating obedience proceedings, while the lower court had incorrectly demanded prior notification and a 120-day waiting period. The court held that obedience proceedings are distinct from civil execution and only require a thirty-day period following formal notice to the administration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70, comma 2, d. Igs. 31/12/1992 n. 546; Art. 14, D.L. 669/1996: In tax obedience proceedings, the prerequisite is merely the lapse of thirty days from formal notice to the administration, not the existence of a formally enforceable title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4162-2015 proposto da: PELLEGRINO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato SIMONE FRABOTTA, rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICO POLIGNANO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente - contro COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO - intimato - avverso la sentenza n. 5520/05/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di COSENZA, depositata il 30/9/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO R.G. 4162/2015 RILEVATO CHE Antonino Pellegrino propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso mediante il quale era stato chiesto, in sede di ottemperanza, che la Commissione provvedesse all'esecuzione della sentenza resa dalla medesima Commissione con cui il Comune di Roseto Capo Spulico era stato condannato al pagamento, in suo favore, in suo favore, di importo a titolo di spese processuali; il Comune è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 70, del d.
Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, 14 del d.P.R. n. 669 del 1996 conv. in legge n. 30 del 1997, 44, comma 3, del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003) e si lamenta che la Commissione abbia erroneamente affermato che per instaurare il giudizio di ottemperanza sia necessario procedere alla notifica della sentenza in forma esecutiva, con successivo decorso del termine di gg. 120 di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/96 cit.; 1.2. il ricorso è fondato; 1.3. va data conferma, nella presente sede, ai principi di diritto già espressi da questa Corte (cfr.
Cass. nn. 15176/2010, 20202/2010), secondo cui in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, al che deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dal comma 1 dell'art. in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d.
Igs. 31 dicembre 1992, n. 546;R.G. 4162/2015 1.4. da tali considerazioni discende quindi che devono considerarsi distinti, anche se concorrenti, la procedura esecutiva ed il giudizio di ottemperanza, per cui la procedura per adire a quest'ultimo non è coincidente con quella esecutiva e non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione finanziaria o per gli enti locali per adempiere al giudicato, unica condizione per la proponibilità del giudizio de quo è il decorso del termine di trenta giorni decorrenti dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, adempimento compiuto dal contribuente;
2. tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata che ha fatto riferimento ad una regula iuris errata, la causa va rinviata per un nuovo esame alla C.T.P. di Cosenza, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.2.2021. Il Presidente menico Chi emi) D