Cassation appeal dismissed; tax court judgment extinguished due to lack of procedural request within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to submit a request for the simplified settlement procedure by the statutory deadline. Although the taxpayer had previously requested this measure, no new procedural act was filed to activate it before the cutoff date. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 comma 10 D.L. 50/2017; The tax proceeding extinguishes if the interested party fails to file a request for the simplified settlement procedure by December 31 of the preceding year.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11387-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro VIMATEL S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ALESSANDRA STASI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - controricorrente — avverso la sentenza n. 238/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 31/10/2013;
R.G. 11387/2014 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello proposto dalla Vi.Matel S.p.A. avverso la sentenza n. 275/11/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto, limitatamente alla richiesta subordinata di applicazione della sanzione unica ex art. 12 comma 5 d.lgs. n. 472/97, i ricorsi, riuniti, proposti avverso avvisi di accertamento IVA 2006-2009; la contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva; con ordinanza emessa in data 10.8.2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per integrazione documentale CONSIDERATO CHE 1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 11 del D.L.50/2017; 1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, di. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 21.1.2021. Il Presidente Domenico Chindemi) IL DEPOSITATO IN CANCELLERIA