Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31818/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares counter-appeal inadmissible due to lack of interest after revocation appeal rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31818/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the Agency's appeal and declared the taxpayer's counter-appeal inadmissible because the taxpayer lost the right to appeal after the revocation judgment was rejected. The taxpayer argued the lower court ignored a decisive fact regarding the non-existence of the employer company, but the court found the original judgment sufficiently motivated regarding the revocation phase. Consequently, the taxpayer's interest in continuing the proceedings vanished, rendering the counter-appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 360 comma 2 c.p.c.: When a counter-appeal becomes inadmissible due to the loss of interest following the rejection of a revocation appeal, the original appeal is also dismissed.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax revocation appeal loss of interest inadmissibility counter-appeal sufficient motivation connected appeals reddito da attività lucrativa dipendente assistenza amministrativa fiscale internazionale prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
12880/2015 consta di un unico motivo che reca: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.
Art. 360 comma 2 c.p.c.
12880/2015 consta di un unico motivo che reca: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27468-2014 proposto da: 2021 HERVATO MIRELLA, elettivamente domiciliata 3952 in ROMA, VIA FLAMINIA 322, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CROCE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA MARIA MONTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - sul ricorso 12880-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro HERVATO MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 322, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CROCE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA MARIA MONTI; - controricorrente - avverso le sentenze n. 3170/2014 e n. 781/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositate il 16/05/2014 ed il 04/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3170/2014, depositata il 16.6.2014, non notificata, nonché della sentenza della stessa CTR n. 781/2015, depositata il 4.3.2015 e notificata il 13.3.2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore delle cause, cons. Francesco Mele. Rilevato che - Hervato Mirella proponeva ricorso avverso avviso di accertamento -relativo all'anno 2007- con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava un maggior reddito di lavoro autonomo, un maggior reddito imponibile sia ai fini Iva sia ai fini Irap; l'avviso traeva origine dalla verifica effettuata dalla G. di F. nei confronti della ditta Riccadomus International s.r.I., nel cui libro paga risultavano diversi dipendenti, tra cui la predetta Hervato, che in realtà - come emerso per effetto della successiva attività istruttoria posta in essere- tali non erano, dovendosi gli stessi qualificare quali intermediari del commercio e quindi lavoratori autonomi.

Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi accoglieva il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte dell'Ufficio, era riformata dalla CTR con la ricordata sentenza n. 3170/2014. - Tale sentenza era impugnata dalla contribuente con ricorso per revocazione (notificato 1'1.8.2014) che era accolto dalla CTR (sentenza n. 781/2015) - Per la cassazione della sentenza n. 3170/2014, la contribuente propone ricorso (in data 11.11.2014) -recante il n. 27468/2014- al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Per la cassazione della sentenza n. 781/2015, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso -recante il n. 12880/2015- al quale resiste con controricorso la contribuente. Considerato che - In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi n. 27468/2014 e n. 12880/2015 sotto il primo; si tratta di ricorsi connessi, il cui esame, congiunto, deve prendere le mosse dal più recente -avente ad oggetto la i sentenza resa in sede di revocazione- perché logicamente precede l'altro, del quale condiziona la definizione a seconda dell'esito del relativo giudizio.

Ciò premesso, si premette che il ricorso n. 12880/2015 consta di un unico motivo che reca: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c." Deduce la ricorrente l'erroneità della sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che la presunta datrice di lavoro era di fatto una società non operativa, priva di uffici, di utenze telefoniche ed elettriche, di qualsivoglia struttura organizzativa; la CTR ha attribuito -errando- rilevanza probatoria alla documentazione probatoria prodotta dalla contribuente, senza considerare le dichiarazioni della stessa interessata, che avvalorano la qualificazione di lavoro autonomo dato dall'Ufficio; conclude -l'Agenzia ricorrente- ribadendo che i presunti lavoratori dipendenti erano "convinti, in effetti, di avere un contratto a tempo determinato non con la Riccadomus International srl ma con la Riccadomus spa: tale era la società che....li aveva contattati per la proposta di lavoro; tale era la società a cui erano intestate le copie commissione e presso la cui sede venivano consegnati i rapporti provvisionali e ritirate le buste paga e gli stipendi; tale, infine, risultava essere la società emittente di assegni bancari contenenti i pagamenti dei lavoratori che, per il tramite della Riccadomus International srl venivano girati ai falsi dipendenti.".

Il ricorso non è fondato. Non sussiste il vizio motivazionale denunciato, atteso che la sentenza è compiutamente motivata: la CTR dedica infatti l'ultima parte della penultima pagina della sentenza e la prima parte della pagina successiva alla fase rescindente del giudizio revocatorio, senza che tale fase trovi nell'odierno ricorso censura di sorta, dal momento che la ricorrente si diffonde a lamentare l'erroneità della decisione con esclusivo riferimento alla fase rescissoria.- Conclusivamente, il rigetto del ricorso n. 12880/2015 determina il venir meno dell'interesse della parte al ricorso n. 27468/2014 con conseguente giudizio di inammissibilità dello stesso.

P. Q. M. Rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate nel giudizio n. 12880/2015 e dichiara inammissibile il ricorso della contribuente nel giudizio n. 27468/2014. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in eur2.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori