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Ordinanza — n. 31687/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation of all partners in a de facto company case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31687/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that annulled an assessment. The taxpayers argued procedural flaws, but the court found the primary issue was the absence of all necessary co-litigants in a de facto company dispute. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial ensuring every partner participates.

Regesto Legislator

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Art. 14 d. Igs. 31.12.1992 n. 546; Art. 360 c.p.c.: In tax proceedings concerning a de facto company, the necessary co-litigation of all involved subjects is mandatory; absence of such integration renders the proceeding null and void.

Parole chiave

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de facto company necessary co-litigation tax procedure nullity Italian tax law litisconsorzio necessario fornitore di servizi di telecomunicazione restituzioni all'esportazione restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d. Igs. 31.12.1992 n. 546
Art. 360 c.p.c.
546 in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 107 c.p.c.
Art. 10 d. Igs. 31.12.1992 n. 546

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23261/2018
Cass. n. 14387/2014
Cass. n. 15566/2018
14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5767-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 4544 contro PIERONI LORETTA, GRUSSU VALENTINO, elettivamente domiciliati in NAPOLI, VIA DUOMO 348, presso lo studio dell'avvocato OLGA PORTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO DE LUISE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1752/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 30/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto che codesta S.C., pronunciando sul ricorso, cassi la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvii la causa innanzi alla CTP di Roma; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1752/2017 depositata il 30.3.2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate accertava che la "Società di fatto Torre Luca e Gennaro, Proietto Daniela, Grussu Valentino e Pieroni Loretta" aveva commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di Iva intracomunitaria attraverso l'interposizione fittizia della "Transilvania Phone srl" con sede in Romania; riteneva quindi soggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture emesse da quest'ultima -società interposta- e recuperava in capo alla prima l'Iva sulle operazioni poste in essere attraverso una società estero vestita.

In particolare, e per quanto di interesse nella presente sede, l'Ufficio accertava nei confronti di Grussu Valentino e Pieroni Loretta le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della menzionata società di fatto. Avverso l'atto impositivo proponevano ricorso i predetti soci, deducendo l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, per il mancato espletamento del contraddittorio e per il mancato assolvimento dell'onere della prova, in assenza di elementi gravi precisi e concordanti atti a suffragare la pretesa impositiva.

Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte dei contribuenti, era riformata dalla CTR. Per la cassazione della sopra menzionata sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resistono, con controricorso, i contribuenti; il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto la cassazione di entrambe le sentenze di merito con rinvio alla CTP di Roma. i Considerato che - Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) "Violazione degli artt.101, 102 e 107 c.p.c., nonché degli artt. 10 e 14 del d.

Igs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 52, comma 6, dpr 25.10.1972 n. 633; violazione dell'art. 33 comma 3 dpr 29.9.1973 n. 600, nonché degli artt. 42 dpr n. 600/73 e 56 dpr n. 633/72 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 3) "Nullità della sentenza per motivazione apparente: violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 d. Igs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 4) "in subordine rispetto al motivo n. 2: violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.". - Il primo motivo è fondato: la sentenza con cui la CTR ha annullato l'atto impositivo, in riforma della sentenza di primo va grado, va infatti cassata per le ragioni che di seguito si espongono. - Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: "nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti" (Cass. n. 23261/2018 e n. 14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). - Dato che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, il motivo deve essere accolto -con assorbimento dei restanti motivi- in quanto l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell'art.14 d.

Igs. 546/1992; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma, perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio. P. Q. M. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, anche per le spese.