Cassation court dismisses tax appeal due to absolute nullity from missing necessary co-plaintiff co-owners in fact society.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal inadmissible because the first-instance proceedings violated mandatory procedural rules regarding necessary co-litigants. The plaintiff, a member of a de facto company, sued the tax agency without including all other partners in the litigation. Consequently, the judgment was annulled and the case remanded to ensure all necessary co-owners participate in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d. Igs. 31.12.1992 n. 546; Art. 360 c.p.c.: A tax dispute involving a de facto company requires the necessary joinder of all partners as co-litigants; absence of this joinder renders the proceedings absolutely null and void.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10724-2017 proposto da: PROIETTO DANIELA, nella qualità di socia della TORRE LUCA E GENNARO PROIETTO DANIELA GRUSSU VALENTINO E PIERONI LORETTA SOC. DI FATTO, elettivamente domiciliata in NAPOLI, 2021 VIA DUOMO 348, presso lo studio 4543 dell'avvocato OLGA PORTA, che la rappresenta e difende unitamente .. all'avvocato FULVIO DE LUISE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 6449/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 26/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6449/2016 depositata il 26.10.2016, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che A seguito di PVC della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della società di fatto corrente tra Torre Luca, Torre Gennaro, Proietto Daniela, Grasso Valentino e Pieroni Loretta -recante determinazione di maggiori imposte per l'anno 2008- a ragione del fatto che detta società aveva omesso la dichiarazione dei redditi, cui pure era tenuta, in relazione al reddito realizzato con l'attività di commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici.
Proietto Daniela proponeva ricorso avverso il predetto atto impositivo, del quale lamentava l'illegittimità per carenza di motivazione, per il mancato espletamento del contraddittorio e per il mancato assolvimento dell'onere della prova, in assenza di elementi gravi precisi e concordanti atti a suffragare la pretesa impositiva. Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte della contribuente, era confermata dalla CTR. Per la cassazione della sentenza sopra menzionata la contribuente propone ricorso, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Considerato che Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1)"Violazione di legge e/o mancata o errata applicazione dell'art. 52 comma 6 DPR 633/72 e della circolare G. d. F. 29.12.2008 n. 1 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c."; 2)"Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 52 comma 6 DPR 633/72 e della circolare G. d. F. 29.12.2008 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c."; 3)"Violazione di legge e/o mancata applicazione dell'art. 2247 c.c. e quindi in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c."; 4)"Nullità della sentenza per motivazione apparente.
Violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 d. Igs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.". Premesso che la controversia ha per oggetto atto impositivo concernente reddito tassabile ai fini Irpef, Irap ed Iva a carico dei soci di società di fatto, tra i quali l'odierna parte ricorrente, osserva il collegio -in via preliminare—che una siffatta controversia comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261/2018; n. 24025/2018), con la conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, i quali sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). - Atteso che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, sul ricorso deve pronunciarsi il collegio rilevando che l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell'art. 14 d.
Igs. 546/1992; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio. P. Q. M. Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, anche per le spese. Roma, 7