Ordinanza — n. 31684/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Tosca- na, veniva parzialmente accolto sia l'appello principale proposto dal- l'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale dalla società Luccaste S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n.25/4/2012 la quale, a sua volta, aveva parzial- mente accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accer- tamento per IRES, IRAP e IVA 2007.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31684/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la nullità parziale della sentenza per in- sanabile contrato tra motivazione e dispositivo, nella parte in cui la parte motiva dichiara di confermare la decisione di primo grado quan- to ai rilievi IRES oggetto di ricorso incidentale, ma poi il dispositivo accoglie le censure della contribuente in parte qua.
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8447/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; — ricorrente — contro LUCCASTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresen- tante p.t.; — intimato — avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della To- scana n.1769/5/2014 depositata il 22 settembre 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Tosca- na, veniva parzialmente accolto sia l'appello principale proposto dal- l'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale dalla società Luccaste S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n.25/4/2012 la quale, a sua volta, aveva parzial- mente accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accer- tamento per IRES, IRAP e IVA 2007.
2. In particolare, le riprese traevano origine, ai fini IRES, dall'omessa contabilizzazione e dichiarazione di commissioni di vendita e sottofat- turazione di commissioni e diritti di asta„ oltre che da indebita dedu- zione di imposte e di indebita deduzione di costi non documentati per perdite su crediti e omessa dichiarazione di ricavi; ai fini IVA dalla violazione del regime del margine e omessa fatturazione e registra- zione di operazioni imponibili; ai fini IRAP dalla dichiarazione dei red- diti infedele. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo, limitatamente ad un rilievo IRES e ad uno IVA, mentre il giudice d'appello confermava l'atto impositivo quanto al rilievo IRES precedentemente annullato e accoglieva la prospettazione della con- tribuente quanto a due ulteriori rilievi IRES.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso principale l'Agenzia delle En- trate affidato a due motivi, il secondo del quale articolato in tre di- stinte sottocensure, mentre la contribuente non ha svolto difese. Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la nullità parziale della sentenza per in- sanabile contrato tra motivazione e dispositivo, nella parte in cui la parte motiva dichiara di confermare la decisione di primo grado quan- to ai rilievi IRES oggetto di ricorso incidentale, ma poi il dispositivo accoglie le censure della contribuente in parte qua.
5. Il motivo è fondato. La Corte reitera l'insegnamento secondo cui «Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il conte- nuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018 - Rv. 651108 - 01); «Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individua- zione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del dirit- to o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che mentre la relativa motivazione riguardava la sola indennità dovuta per un nuovo esproprio, il dispositivo, re- spingendo integralmente la domanda con cui il ricorrente si era oppo- sto alla stima dell'indennità ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, aveva implicitamente confermato la legittimità della stima anche con riferi- mento al deprezzamento già oggetto di stima accettata dal proprieta- rio in occasione di una precedente procedura di esproprio).» (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16014 del 27/06/2017, Rv. 644806 - 01, conforme a Cass, n.26077 del 2015, Rv. 638110 - 01).
6. Nel caso di specie, la laconica motivazione della CTR esplicitamente afferma: «IRES 3 - conferma decisione CTP; IRES 4 - conferma deci- sione CTP», riprese che era state pacificamente ritenute legittime dal giudice di prime cure, mentre il dispositivo contraddittoriamente sta- tuisce «la Commissione in parziale riforma accoglie (...) l'appello inci- dentale [della contribuente] sui punti IRES 3 e 4». Non aiuta ad in- terpretare la motivazione della sentenza e il dispositivo il fatto che la parte motiva delta CTR sia apodittica circa le due riprese in questione, non fornendo alcuna giustificazione alla conferma, rendendo l'aporia così insolubile con riferimento alle riprese oggetto di appello inciden- tale IRES 3 (indebita deduzione di costi non documentati per Euro 1.300,00) e IRES 4 (omessa dichiarazione dei ricavi per un importo di complessivi Euro 4.361,46) e conseguente nullità della sentenza nel parte relativa.
7. Con il secondo motivo, articolato in tre sottocensure, si denuncia la nullità parziale della sentenza anche con riferimento al rilievo IVA 1 oggetto di appello principale (violazione del regime dell'IVA del mar- gine ex art.36 comma 1 del d.l. n.41 del 1995 e dello speciale regime IVA del margine in vigore dal 2001 per le agenzie di vendita all'asta ex art.40 bis del d.l. n.41 del 1995 avendo la contribuente erronea- mente applicato il metodo globale anziché quello analitico) per difetto e apoditticità della motivazione (motivo 2 a), e comunque in relazione alla medesima ripresa viene prospettata anche la violazione e falsa applicazione degli artt.21 del d.P.R. n.633 del 1972 e 36 e ss. del d.l. n.41 del 1995 (motivo 2 b) e, in subordine, l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio (motivo 2 c).
8. Il motivo 2 sub a) è fondato, con assorbimento degli ulteriori due sotto motivi, in quanto l'argomentazione della CTR «IVA punto 1 - sul rilievo del regime del margine si conferma l'annullamento deciso dalla CTP di Lucca» non soddisfa il minimo costituzionale richiesto da Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 e la motivazione è meramente appa- rente. E' infatti condiviso dal Collegio il principio secondo il quale la sentenza d'appello può essere motivata per relationem (Cass. Sez. 1 - , Ordi- nanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 - 01), ma in tal caso il giudice del gravame deve dare conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la presente decisione con cui la corte territoriale si è limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza del- motivo di appello principale sul rilievo IVA 1.
In conclusione, va dichiarata la nullità parziale della sentenza impu- gnata, limitatamente all'oggetto dell'appello incidentale di cui alle ri- prese IRES 3 e 4 e all'appello principale di cui alla ripresa IVA 1, e di- sposta la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti indicati, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite;.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite.