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Ordinanza — n. 31625/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for failure to specify appeal grounds and lack of external res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31625/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Umberto Buono's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a tax lien. The taxpayer argued for nullity of notification and lack of res judicata, but the court found no external binding judgment on the specific issue and noted the appeal lacked specific grounds. Consequently, the appeal was dismissed because the taxpayer failed to properly articulate the grounds for challenging the second-instance decision in the cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002: The cassation appeal must explicitly state the grounds for challenging the lower court's decision; failure to do so renders the appeal inadmissible, and the existence of a prior judgment does not create res judicata if the specific legal issue differs.

Parole chiave

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tax lien nullity res judicata external inadmissible appeal specific grounds requirement notification validity notifica del cambiamento d'indirizzo iscrizione di un'ipoteca legale notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Né l'onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
artt. 324 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
e dell'art. 2909 cod. civ., per violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n.
art. 112 cod. proc. civ
- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a termini dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sull'omesso invio della comunicazione di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 23 agosto 2019, n. 20974
Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6024
20974; Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6024; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2009, n. 10623
6024; Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2009, n. 10623).
Cass., Sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2151
Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342
Cass., Sez. V, Sez. 5, 31 maggio 2011, n. 11984
342; Cass., Sez. V, Sez. 5, 31 maggio 2011, n. 11984).
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Testo completo

seguente ORDINANZA c.,)tCA sul ricorso iscritto al n. 9514/2015 R.G. proposto da: BUONO UMBERTO (C.F. BNUMRT79D01E329F), rappresentato e difeso dall'Avv. GIANPAOLO BUONO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE- ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - contro EQUITALIA SUD SPA (C.F. 07244730961), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

N. 9514/15 R.G. 1 di 6 Est. F. D'Aquino TIZIANA PANE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROBERTO DIDDORO in Roma, Via Premuda, 1/A - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8411/32/2014, depositata il 3 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE Il contribuente BUONO UMBERTO ha impugnato una iscrizione di ipoteca, fondata sull'emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto somme iscritte a ruolo, parte dovute per tributi del periodo di imposta 2006, parte per contributi previdenziali e parte per sanzioni .amministrative.

Il contribuente ha dedotto la nullità della notificazione della cartella, in quanto atto notificato presso un indirizzo diverso da quello della propria residenza e privo di collegamento con il contribuente, nonché la decadenza dal potere di riscossione. Il contribuente ha, inoltre, dedotto la nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla comunicazione di irregolarità, nonché la carenza di presupposti per l'iscrizione ipotecaria. Il contribuente ha, poi, allegato che il giudice ordinario aveva già accolto l'eccezione preliminare di nullità della notificazione.

La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 3 ottobre 2014, ha rigettato l'appello del contribuente. Il giudice di appello ha rigettato, in primo luogo, l'eccezione di giudicato esterno in relazione alla questione della nullità della notificazione come accertato dal giudice ordinario, osservando la diversità della pretesa tributaria rispetto a quella esaminata in sede ordinaria, nonché la diversità delle argomentazioni giuridiche. Ha, poi, accertato il giudice di appello che la cartella è stata notificata presso l'indirizzo del contribuente (Ischia, Via Pendio del Lapillo, 3), ritenendo così tardivo il ricorso proposto avverso la cartella.

Ha, inoltre, rilevato la CTR che la cartella, notificata in data 2 maggio 2009, è stata tempestivamente N. 9514/15 R.G. 2 di 6 Est. F. D'Aquino notificata in relazione ai tributi del periodo di imposta 2005 e ha • ritenuto, infine, che l'iscrizione delle somme dovute in base alla dichiarazione non ha determinato nullità a termini dell'art. 6, comma 5, I. 27 luglio 2000, n. 212, stante l'assenza di incertezze sull'entità dell'obbligazione tributaria. Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi; resistono con controricorso l'ente impositore e l'agente della riscossione.

CONSIDERATO CHE 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., per violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1768/2011 del 24 gennaio 2011 del Tribunale di Napoli. Evidenzia il ricorrente di avere dedotto sin dal primo grado di giudizio e di avere riproposto in appello la questione che sarebbe stata accertata con efficacia di giudicato dal giudice ordinario (giudice del lavoro) la circostanza che la notificazione della cartella che regge l'atto impugnato sarebbe nulla.

Evidenzia il ricorrente come sarebbe erroneo l'argomento sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbero diverse le pretese azionate nei due giudizi, posto che la questione devoluta ad entrambi i giudici (ordinario e tributario) concerneva un aspetto esterno al rapporto tributario, attinente alla corretta notificazione dell'unica cartella, avente ad oggetto sia pretese tributarie, sia pretese estranee alla cognizione del giudice tributario. Invoca, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte relativa alla rilevabilità di ufficio del giudicato, avuto riguardo all'accertamento compiuto dalla menzionata sentenza, allegata al ricorso sub doc.

H). 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione. Evidenzia il ricorrente come l'accoglimento del primo N. 9514/15 R.G. 3 di 6 Est. F. D'Aquino motivo di ricorso condurrebbe anche all'annullamento dell'accertamento del rigetto dell'eccezione di decadenza, non risultando la cartella notificata entro il 31 dicembre 2009. 1.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a termini dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sull'omesso invio della comunicazione di cui all'art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973.

2. Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del primo motivo di ricorso proposte dal controricorrente concessionario per la riscossione, posto che il ricorrente individua le parti della sentenza oggetto di impugnazione e censura esattamente la ratio decidendi incentrata sul rigetto dell'eccezione di giudicato esterno.

3. Si rileva preliminarmente che la copia della sentenza del Tribunale di Napoli di cui si invoca il giudicato esterno - prodotta sub doc. H), pronunciata all'udienza del 24 gennaio 2011 nel procedimento tra l'odierno ricorrente, Equitalia Polis SPA e INPS con n. 1768/2011 - non è munita dell'attestazione di cancelleria di passaggio in giudicato. La copia depositata è corredata unicamente della distinta dell'UNEP - Napoli redatta ai fini della notificazione, nonché dell'attestazione di conformità del cancelliere («i/ sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 24 gen. 2011»).

L'eccezione di giudicato esterno è, pertanto, infondata, non risultando che la sentenza di cui si invoca il giudicato nel caso di specie sia stata munita dell'attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato, unico elemento idoneo a ritenere sussistente il giudicato formale (Cass., Sez. III, 23 agosto 2019, n. 20974; Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6024; Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2009, n. 10623). N. 9514/15 R.G. 4 di 6 Est. F. D'Aquino Conseguentemente, vanno rigettati i primi due motivi del ricorso, non essendovi prova di un giudicato formatosi in altro giudizio.

5. Il terzo motivo è inammissibile. Pur avendo dato atto la sentenza impugnata della proposizione della questione indicata dal ricorrente in primo grado, il ricorrente non ha dato contezza - come correttamente osserva il controricorrente Equitalia Sud - di avere riproposto la questione in appello, non avendone fornito indicazione, né trascrizione, nella parte narrativa come anche nell'ambito del motivo di ricorso. Parimenti, risulta dall'esame dell'atto di appello allegato al ricorso sub doc. K), che il ricorrente non ha formulato uno specifico motivo di appello alla sentenza di primo grado sotto il profilo censurato in questa sede, né ha proposto la suddetta questione nell'ambito delle censure cumulativamente indicate al punto 3.3 dell'atto di appello.

Va, pertanto, ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2151).

Né l'onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., ancorché in caso di error in iudicando, può ritenersi assolto per relationem attraverso il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, posto che il ricorso deve contenere, di per sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., Sez.

V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. V, Sez. 5, 31 maggio 2011, n. 11984). N. 9514/15 R.G. 5 di 6 Est. F. D'Aquino Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in C 4.100,00 per ciascun controricorrente, oltre spese prenotate a debito per l'Agenzia delle Entrate, nonché oltre 15°h rimborso spese generali, C 200,00 per esborsi e accessori di legge per Equitalia Sud SPA; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello