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Ordinanza — n. 31624/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to missing necessary co-defendants in a VAT fraud case involving a shell company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31624/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding VAT fraud. The court found that the proceedings violated mandatory procedural rules because all necessary co-defendants, including other partners in the 'factual company,' were not integrated into the litigation. Consequently, the entire case was remanded to a different tax commission section to ensure proper representation of all required parties before a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. 546/1992; Art. 112 c.p.c.: In tax disputes involving factual companies, the absence of necessary co-defendants renders the proceedings void, requiring remand for integration of the contradictory.

Parole chiave

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factual company necessary co-defendants VAT fraud procedural nullity tax litigation litisconsorzio necessario remand for integration complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. 546/1992
Art. 112 c.p.c.
Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Nullità i della sentenza per carenza di motivazione.
Art. 36 comma 2 n. 4 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546
in relazione all'art. 360 comma 1 n.
art. 112 c.p
Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23261/2018
Osserva il collegio -in via preliminare- che una siffatta controversia comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261/2018; n.
Cass. n. 24025/2018
Cass. n. 15566/2018
24025/2018), con la conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, i quali sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24792-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4541 - ricorrente - contro TORRE GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato RENATA SULLI, rappresentato e difeso dall'avvocato OLGA PORTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1453/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 11/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1453/2015 depositata 1'11.3.2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate accertava che la "Società di fatto Torre Luca e Gennaro, Proietto Daniela, Grussu Valentina e Pieroni Loretta" aveva commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di Iva intracomunitaria attraverso l'interposizione fittizia della "Transilvania Phone srl" con sede legale in Romania; riteneva quindi soggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture emesse da quest'ultima -società interposta- e recuperava in capo alla prima l'Iva sulle operazioni commerciali poste in essere Attraverso la società estero vestita. - In particolare, e per quanto di interesse nella presente sede, l'Ufficio accertava nei confronti di Torre Gennaro le maggiori imposte derivanti dalla sua qualità di socio della menzionata società di fatto. - Avverso l'atto impositivo proponeva ricorso parte contribuente, deducendo la sua estraneità ai fatti e sostenendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto in capo all'Ufficio. - Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza, che -gravata di appello da parte del contribuente- era riformata dalla CTR.

Per la cassazione della sopra menzionata sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste, con controricorso, parte contribuente. Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Nullità i della sentenza per carenza di motivazione. Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 d. Igs. 31.12.1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.".

Premesso che la controversia ha per oggetto atto impositivo concernente reddito tassabile ai fini Irpef, Irap ed Iva a carico dei soci di società di fatto, tra i quali l'odierna parte intimata. Osserva il collegio -in via preliminare- che una siffatta controversia comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261/2018; n. 24025/2018), con la conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, i quali sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). - Atteso che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, sul ricorso deve pronunciarsi il collegio rilevando che l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell'art. 14 d.

Igs. 546/1992; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio. P. Q. M. Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, anche per le spese. Roma,