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Ordinanza — n. 31623/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to absolute nullity from missing necessary co-litigants in a de facto company case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31623/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's cassation appeal against a lower tribunal's decision that had already dismissed the taxpayer's claim. The taxpayer argued for lack of evidence, but the court found the original judgment void because it failed to include all necessary co-litigants in the de facto company. Consequently, the entire proceeding was annulled and remanded for a new trial with all required parties present.

Regesto Legislator

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Art. 14 d. Igs. 546/1992; Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A tax proceeding involving a de facto company is subject to absolute nullity if necessary co-litigants are omitted, requiring the case to be remanded for a new hearing with full integration of the contradictory.

Parole chiave

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de facto company necessary co-litigants absolute nullity tax proceedings remand for retrial indagine per frode iva fornitore di servizi di telecomunicazione fini dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d. Igs. 546/1992
Art. 112 c.p.c.
Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Nullità della sentenza per carenza di motivazione.
Art. 36 comma 2 n. 4 d. Igs. 31.12.1992 n. 546
in relazione all'art. 360 comma 1 n.
art. 112 c.p
Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23261/2018
Cass. n. 24025/2018
Cass. n. 15566/2018
24025/2018), con la conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, i quali sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24790-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato 2021 che la rappresenta e difende; 4540 - ricorrente - contro TORRE GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato RENATA SULLI, rappresentato e difeso dall'avvocato OLGA PORTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1452/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 11/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1452/2015 depositata 1'11.3.2015 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele Rilevato che - A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, l'Agenzia delle Entrate accertava che la "Società di fatto Torre Luca e Gennaro, Proietto Daniela, Grussu Valentina e Pieroni Loretta" ave commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di Iva intracomunitaria attraverso l'interposizione fittizia della "Transilvania Phone srl" con sede legale in Romania; riteneva quindi soggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture emesse da quest'ultima -società interposta- e recuperava in capo alla prima l'Iva sulle operazioni commerciali poste in essere attraverso la società estero vestita. - In particolare, e per quanto di interesse nella presente sede, l'Ufficio accertava nei confronti di Torre Gennaro le maggiori imposte derivanti dalla sua qualità di socio della menzionata società di fatto. - Avverso l'atto impositivo proponeva ricorso il Torre, deducendo la sua estraneità ai fatti e sostenendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto in capo all'Ufficio. - Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che -gravata di appello da parte del contribuente, il quale ribadiva le censure già dedotte in primo grado- era riformata dalla CTR. - Per la cassazione della sopra menzionata sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso al quale resiste con controricorso il contribuente.

Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Nullità della sentenza per carenza di motivazione. Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 d. Igs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.". Premesso che la controversia ha per oggetto atto impositivo concernente reddito tassabile ai fini Irpef, Irap ed Iva a carico dei soci di società di fatto, tra i quali l'odierna parte intimata, osserva il collegio -in via preliminare- che una siffatta controversia comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261/2018; n. 24025/2018), con la conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, i quali sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). - Atteso che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, sul ricorso deve pronunciarsi il collegio rilevando che l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell'art. 14 d.

Igs. 546/1992; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio. P. Q. M. Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, anche per le spese. Roma, 7 lug