Court allows tax agency appeal, ruling accountant's signature on access report valid outside company premises.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision which had dismissed the tax agency's appeal. The agency argued that the Regional Commission erred in declaring the tax assessment void because the access to accounting records was not performed according to strict formalities. The court held that the accountant acting as the taxpayer's mandatary can validly sign the process report even outside the company premises, thereby validating the tax authority's actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; In tax access proceedings within company premises, the signature of the accountant entrusted with bookkeeping on the process report is valid even if executed outside the company premises, as the accountant acts as the taxpayer's mandatary subject to a duty of cooperation with the verifying authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6723/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; — ricorrente — contro VENEFIR S.R.L., già VENEFIR S.N.0 DI POPOLANI BRUNO & C, in per- sona del legale rappresentante p.t., POPOLANI BRUNO, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Mancini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n.22, - controricorrenti - nonché ALKAYAK SAMAH I M (alias ALKAYAK SAMAH); - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Vene- to, n.1572/26/2014 depositata il 13 ottobre 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, veniva accolto accolto l'appello proposto dalla società Venefir S.n.c. di Popolani Bruno & C (oggi S.r.l.) e dai soci Popolani Bruno e Alka- yak Samah I M (alias Alkayak Samah) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n.127/13/2013 la qua- le, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento IVA 2006.
2. In particolare, le riprese traevano origine dal controllo in relazione alla costituzione del plafond IVA nell'anno oggetto di ripresa ed utiliz- zato nell'anno successivo, con atto impositivo adottato dopo opera- zioni di verifica presso la sede legale della società e comunicazione di processo verbale di constatazione di omesso versamento IVA e infe- dele presentazione della dichiarazione per quadro VC erroneamente compilato. Il giudice d'appello annullava integralmente l'atto impu- gnato ritenendo che l'accesso e il pvc, cui l'atto impositivo in motiva- zione faceva riferimento, non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti della società, con assorbimento delle questioni di merito.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affi- dato a due motivi, cui resistono la società e Bruno Popolani con con- troricorso che illustrano con memoria; Alkayak Samah I M (alias Al- kayak Samah) non ha svolto difese. Considerato che:
4. Preliminarmente dev'essere scrutinata l'eccezione di inammissibili- tà dell'intero ricorso articolata dai controricorrenti ai sensi dell'art.366 cod. proc. civ. per omessa indicazione o produzione degli atti proces- suali e dei documenti sui quali esso si fonda oltre che omessa ripro- duzione dei punti della sentenza censurati, che secondo i contribuenti sono stati richiamati approssimativamente e in modo fuorviante. L'ec- cezione non può trovare ingresso, alla luce della dettagliata esposi- zione, contenuta nelle prime sei pagine del ricorso, del fatto e dei principali snodi processuali, inclusa la citazione testuale, a pag. 6, della statuizione della CTR oggetto di censura.
5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la violazione degli artt.52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 12 della I. n.212 del 2000 da parte della CTR nella parte in cui ha erroneamente statuito che l'avviso di accertamento impugnato sarebbe privo di motivazione in quanto farebbe riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato a conoscenza della società e dei suoi soci perché il p.v.c. non sarebbe stato consegnato o notifi- cato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto da questi de- legato, bensì dal dipendente rag. Arturo Narciso, tenutario delle scrit- ture contabili, al di fuori della sede sociale.
6. In via preliminare, il Collegio dà atto del fatto che i contribuenti ec- cepiscono l'inammissibilità del ricorso e in particolare del primo moti- vo ex art.360 bis cod. proc. civ. perché il giudice d'appello avrebbe deciso in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., eccezione de- stituita di fondamento dal momento che il motivo va accolto alla luce dell'analisi della giurisprudenza di legittimità. L'art.52, sesto comma, del d.P.R. n.633 del 1972 nel testo vigente alla data di comunicazione del p.v.c. recita: «Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le ri- levazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappre- senta e le risposte ricevute.
Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.». Questa Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14707 del 2018) ha già interpretato il disposto dell'art.52 del decreto citato nel senso che i verbalizzanti ben possono anche effettuare l'accesso non presso la sede del contribuente, ma presso l'ufficic del professionista incaricato di tenere le scritture contabili.
7. Infatti, non solo l'art. 52, primo comma, del decreto menzionato non richiede particolari formalità per l'esecuzione di accessi presso il consulente detentore delle scritture contabili, ma il decimo comma del medesimo articolo pure sanziona (richiamando il quinto comma) con la inutilizzabilità in favore del contribuente, anche in sede conten- ziosa, la mancata esibizione dell'attestazione del detentore delle scrit- ture e l'opposizione all'accesso o il rifiuto di esibizione di esse da par- te di quest'ultimo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 2014). Pertan- to, la ratio legis è chiaramente nel senso di consentire l'accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del con- sulente depositario senza particolari formalità, in quanto questi è un mandatario del contribuente, e pone a carico del contribuente un onere di collaborare con l'Ente verificatore in quest'ultima ipotesi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 702 del 2019).
8. A maggior ragione, quando, come nel caso di specie, l'accesso è avvenuto presso i locali aziendali, ben può l'Agenzia utilmente comu- nicare il processo verbale di constatazione al tenutario delle scritture contabili, e farlo anche al di fuori della sede della contribuente, senza che nella successiva fase processuale debba essere dall'Agenzia di- mostrata in capo al ricevente la qualità di legale rappresentante o di persona espressamente delegata dal legale rappresentante a tal fine, in quanto egli per fatto stesso di essere incaricato tenutario delle scritture è mandatario del contribuente investito di un onere di colla- borazione con í verbalizzanti.
Dev'essere così formulato il seguente principio di diritto: «In tema di accesso nei locali aziendali ai fini I.V.A., la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente o da chi lo rappre- senta ai fini dell'art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, ed essere da questi appo- sta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di col- laborare con l'Ente verificatore.».
9. Orbene, la statuizione della CTR contenuta alle pagg.3 e 4 della sentenza secondo la quale «gli accessi e i conseguenti pvc (rectius, al singolare, ndr) non sono avvenuti secondo le modalità espressamente previste dal succitato art.52 e conseguentemente l'avviso impugnato appare privo di motivazione facendo riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato alla conoscenza della società e dei suoi soci» non è conforme al principio di diritto che precede e, per l'effetto, ac- colto il primo motivo ed assorbito il secondo articolato in via subordi- nata sulle medesime circostanze oggetto della prima censura, la sen- tenza impugnata dev'essere cassata e rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di l