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Ordinanza — n. 31618/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax agency appeal, overturning lower court ruling on lack of procedural hearing for desk audits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31618/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's objections regarding the admissibility of its cassation appeal against a regional tax commission decision. The court found the lower court erred by applying a general procedural hearing requirement to desk audits, which do not involve physical inspections or access to premises. Consequently, the Supreme Court quashed the lower judgment and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 7 legge 212/2000; In fiscal verification cases involving desk audits without physical access, the general obligation of procedural hearing does not apply, and an assessment notice remains valid unless specific urgency reasons are proven.

Parole chiave

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fiscal desk audit procedural hearing requirement tax assessment notice contradictory procedure Italian tax law cassation appeal administrative review indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 comma 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 51, 52, 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 12, commi 1, 2 e 7 legge 212 del 2000
Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n. 18184
Cass. Sez. Un., Sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29730/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; — ricorrente — contro SOCIETA' ISTITUTO DI VIGILANZA LA LEONESSA S.R.L. (già S.P.A.), ora fallita, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cimmino, con domicilio eletto in Roma Corso Trieste n.95; - controri corrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.4855/29/2015 depositata il 21 maggio 2015, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza n. 4855/29/15 depositata in data 21 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 11999/10/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Istituto di Vigi- lanza "La Leonessa S.p.a.", ora S.r.l., avverso un avviso di accerta- mento per II.DD. e IVA 2010 per non essere stato rispettato il con- traddittorio endoprocedimentale nel caso di specie.

2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'Agen- zia delle entrate deducendo tre motivi. Il contribuente ha depositato controricorso, che illustra con memoria rendendo noto il fallimento della società. Considerato che:

3. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni, sollevate in controri- corso, di inammissibilità per difetto di autosufficienza e di sinteticità (c.d. confezione a "sandwich") in quanto l'Agenzia ha correttamente trascritto la parte rilevante degli atti del processo ai fini della esposi- zione delle proprie doglianze, e le ha adeguatamente attagliate alle forme del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata. Va poi scrutinata e disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi in relazione al decisum, in quanto l'unica ratio decidendi espressa dalla CTR con riferimento alla lesione del contraddittorio endoprocedimentale, è censurata con riferimenti precisi alla decisione d'appello nel primo motivo di ricorso per cassa- zione, di violazione della disciplina dell'art.12 comma 7 I. n.212 del 2000.

4. Con il primo motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale lamenta la violazione degli artt.51, 52, 56 del d.P.R. n.633 del 1972, 33 del d.P.R. n.600 del 1973 e 12, commi 1, 2 e 7, legge n.212 del 2000, per aver la CTR ritenuto la sussisten- za di un generale obbligo di instaurazione del preventivo contradditto- rio con la contribuente, anche nel caso di accertamento a tavolino.

5. La censura è fondata, nei termini che seguono. Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve es- sere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termi- ne decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegar- si del contraddittorio procedimen tale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazio- ne e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il vizio inva- fidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei mo- tivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.» (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184).

6. E' inoltre manifestamente infondata la prospettata questione di co- stituzionalità prospettata in via subordinata come pure la richiesta di disapplicazione delle disposizioni di diritto interno e di pregiudiziale comunitaria sollevate in controricorso, questioni espressamente esa- minate e dismesse dalle Sezioni unite della Corte in quanto «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di con- traddittorio endoprocedimen tale, la cui violazione comporta l'invalidi- tà dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia pro- posto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rin- venibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vinco- lo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.» (Cass.

Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegna- mento, mai superato (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 701 del 15/01/2019, Rv. 652456 - 01; conforme, ad es. Cass. Sez. 5 - , Sen- tenza n. 22644 del 11/09/2019, Rv. 655048 - 01).

7. Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad ac- cesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente docu- mentali, ossia sulla base delle dichiarazioni e della documentazione già in possesso dell'Amministrazione, integrata con quella consegnata in Ufficio dalla contribuente a seguito di ricezione di questionario (controlli c.d. a tavolino). Pertanto, l'art.12 comma 7 Statuto non tro- va applicazione alla fattispecie e ciò rende la statuizione della CTR sulle II.DD. che afferma la lesione del contraddittorio ex art.12 cit. in contrasto con la giurisprudenza della Corte. Parallelamente, anche quanto alla ripresa IVA, non essendo stato fat- to alcun riferimento in motivazione a specifiche ragioni d'urgenza, né operata la c.d. prova di resistenza prevista dalle Sezioni Unite sopra richiamate, la statuizione della del giudice d'appello è eccentrica ri- spetto ai principi di diritto sopra richiamati, nella parte in cui afferma l'automatica illegittimità dell'avviso di accertamento per lesione del contraddittorio.

8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assor- biti il secondo e terzo relativi ai limiti del diritto al contraddittorio e all'omessa individuazione del dies a qua dei termine dilatorio come pure all'apparenza della motivazione, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e delle questioni dichiarate assorbite, oltre che per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte: Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti, e per il regolament