Italian tax court dismissed appeal against VAT fraud ruling due to insufficient proof of taxpayer's subjective awareness of fake operations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the tax agency's cassation appeal against a regional tribunal's decision that had dismissed a taxpayer's challenge to VAT fraud accusations. The taxpayer argued the tribunal failed to investigate the subjective existence of operations with suppliers, focusing instead on the lack of a proven fraudulent agreement. The court ruled that the tax authority must prove the taxpayer's subjective awareness of the fraud, not just the objective futility of the transactions, leading to the overturning of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, 21, 23, 28 d.P.R. 633/1971; Art. 4 lett. d) d.l. 429/1982; Art. 54 d.P.R. 633/1972; Art. 2697 c.c.: In VAT fraud cases, the tax authority bears the burden of proving the taxpayer's subjective awareness of the operation's non-existence and its role in tax evasion, requiring evidence of the taxpayer's knowledge or constructive knowledge based on professional diligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11560 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; - ricorrente- contro L'Automobile s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via della Stazione del Lido, n. 24, Roma; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 178/14/12, depositata in data 13 marzo 2012; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 10 giugno 2021.
Fatti di causa. L'Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che ne ha respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso della contribuente ha annullato gli avvisi di accertamento mediante i quali l'Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva contestato alla società, esercente la attività di commercio di autoveicoli, per gli anni 2002, 2003, 2004, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, un maggior reddito di impresa per indebita deduzione di costi e detrazione di IVA in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, relative all'importazione intracomunitaria di autoveicoli per il tramite di società "cartiere" fittiziamente interposte all'effettivo cedente comunitario.
Il ricorso per cassazione erariale è affidato a due motivi. Ragioni della decisione. Con il primo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 28 d.P.R. 633 del 1971, dell'art. 4, lett. d), d.l. n. 429 del 1982 (conv. con I. n. 516 del 1982 e successivamente modif. dall'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000) e dell'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la CTR fatto applicazione non corretta delle regole in tema di compimento di operazioni soggettivamente inesistenti, avendo valorizzato come dirimente la mancata prova, da parte dell'Amministrazione, di un "accordo fraudolento".
Con il secondo motivo si contesta l'omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio e sul quale le parti hanno discusso, avendo la CTR concentrato la propria motivazione sulla estraneità della contribuente al meccanismo fraudolento, senza curarsi di indagare sulla verifica della "effettività soggettiva delle operazioni intercorse con i propri fornitori. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, si rivelano manifestamente fondati e vanno accolti. Questa Corte, alla luce della giurisprudenza comunitaria, ha statuito il seguente condiviso principio di diritto: "In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (Cass. n. 9851 del 2018;
Cass. n. 15369 del 2020). Nella specie la CTR si è limitata a evidenziare che "le operazioni denunciate dal contribuente rappresentano un costo per la società e dalla valutazione dei fatti si ritiene che non sia stata evidenziata alcuna evasione o intento elusivo di imposte risultando tutte le operazioni effettuate non censurabili sotto il profilo fiscale e giuridico attraverso l'esibizione di regolari fatture". In buona sostanza, la CTR ha insistito sul profilo dell'estraneità al perimetro dell'accordo fraudolento della contribuente, ma non si è in alcuno modo soffermata sulla effettività-esistenza soggettiva delle operazioni intercorse tra essa e i propri fornitori.
In particolare, il giudice a quo ha incentrato la motivazione sull'esigenza, invero eccentrica rispetto alla giurisprudenza sedimentata, della prova di un accordo fraudolento che registri la compartecipazione della contribuente verificata. Viceversa, il giudice di merito era e rimane tenuto a investigare sull'esistenza soggettiva delle operazioni e sulla consapevolezza in capo alla contribuente, quale operatore professionale e qualificato, della sussistenza del meccanismo fraudolento, al netto del proprio specifico e diretto coinvolgimento. Il ricorso va in ultima analisi accolto.
La sentenza va cassata e la causa rimessa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. Per questi motivi Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composi