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Ordinanza — n. 31543/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court quashes regional decision for insufficient specific reasoning on property reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31543/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Lazio Regional Tax Commission's decision regarding the taxpayer's property reclassification. The taxpayer argued the lower court violated statutory duties by relying on generic urban changes rather than specific property characteristics. The court ruled that the administrative body failed to provide the required specific and concrete reasoning for the reclassification.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, 8, commi 3, 5, 7, e 9 D.P.R. n. 138/1998; Art. 154, lett. e, L. n. 662/1996: Administrative decisions regarding property reclassification must contain specific and concrete reasoning tailored to the individual case, prohibiting the use of generic arguments that fail to address the unique characteristics of the property and zone.

Parole chiave

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tax reclassification administrative reasoning property valuation specific motivation tax appeal Cassazione Tributaria D.P.R. 138/1998 cambiamento di destinazione di zona edificabile

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, 8, commi 3, 5, 7, e 9 D.P.R. n. 138/1998
Art. 154, lett. e, L. n. 662/1996
138/1998, art. 154, lett.
Art. 311, comma 335 della legge n. 311/2004
Art. 384 c.p.c.
in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio; 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
art. 86 c.p
art. 384 c.p
in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 249/2017
Corte cost. n. 249/2017; 1.12.
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Ordinanza — n. 4055/2022 — snciv
Italian Court allows taxpayer appeal against tax assessment increase due to insufficient reasoning in tax reclassification. The court found the lower court failed to explain how specific market value deviations translated into a higher tax yield. The decision establishes that tax assessments require precise calculation criteria, not vague references to general urbanistic interventions. The ruling mandates that administrative bodies must explicitly detail the methodology used to adjust tax yields based on market data. This case clarifies the burden of proof and motivation required in Italian tax reclassification proceedings. The court rejected the tax authority's defense of generic reasoning as legally insufficient. The outcome protects taxpayers from arbitrary increases in property tax assessments. The judgment reinforces the principle of reasoned administrative action in fiscal matters. The decision sets a precedent for future tax appeal cases involving reclassification disputes. The court emphasized the need for concrete data over abstract arguments in tax decisions.
Ordinanza — n. 28873/2021 — snciv
Italian Court dismisses tax appeal due to insufficient motivation regarding property value assessment criteria.
Ordinanza — n. 31545/2021 — snciv
Italian Court dismisses tax appeal against land value increase due to insufficient reasoning in microzone assessment.
Ordinanza — n. 35186/2021 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding tax assessment revision due to lack of specific motivation. The court rejects the claim based on the principle of strict motivation required for tax assessments. The decision upholds the lower court's ruling on the validity of the tax assessment revision. The court emphasizes the need for clear reasoning in tax assessments. The ruling clarifies the requirements for tax assessment revisions. The case concerns the validity of tax assessment revisions. The court finds the tax assessment valid despite the appeal. The decision reinforces the importance of specific motivation in tax law. The outcome is a dismissal of the tax appeal.
Ordinanza — n. 387/2022 — snciv
Cassation court allows taxpayer's appeal by ruling the tax authority's valuation notice lacked specific reasoning on individual property impact.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28307-2018 proposto da: ALVINO EDVIGE ANNA MAGDA, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in ROMA, presso il proprio studio - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :

C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28307/2018 Numero sezionale 5644/2021 Numero di raccolta generale 31543/2021 Data pubblicazione 03/11/2021 avverso la sentenza n. 1371/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Edvige Anna Magda Alvino propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 25445/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento mediante il quale l'Agenzia del territorio aveva rettificato, in forza dell'art 311, comma 335 della legge n. 311/2004, il classamento di tre unità immobiliari di proprietà della ricorrente ed attribuito alle stesse una nuova rendita; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo mezzo si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’istanza di disapplicazione della delibera consiliare del Comune di Roma Capitale n. 136/2001, in quanto <<resa in assenza di potere per l’intervenuta scadenza del termine previsto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (art. 2, co. 2 e 3)>> e della delibera di Roma Capitale n. 5/2010, propedeutica al provvedimento impugnato; 1.2. con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente circa la ritenuta legittimità dell’accertamento impugnato e violazione di norme di diritto (violazione degli artt. 2, comma 1, 8, commi 3, 5, 7, e 9 D.P.R. n. 138/1998, art. 154, lett. e, L. n. 662/1996), lamentando in sintesi che la CTR, ritenendo legittimo il nuovo classamento operato con l'avviso di accertamento impugnato perché rientrante nella speciale procedura di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in specifiche microzone in quanto caratterizzata da procedura standardizzata, aveva violato i principi 2 F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28307/2018 Numero sezionale 5644/2021 Numero di raccolta generale 31543/2021 Data pubblicazione 03/11/2021 stabiliti in materia di revisione del classamento che impongono una accurata analisi delle caratteristiche delle singole unità immobiliari per la valutazione dei parametri che incidono sui presupposti impositivi; 1.3. sono fondati il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti di seguito illustrati, con assorbimento delle rimanenti censure; 1.8. il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; 1.9. ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3, comma 154, lett.

e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712/2015); 1.10. non può quindi ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156/2015, Cass. n. 22900/2017); 3 F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28307/2018 Numero sezionale 5644/2021 Numero di raccolta generale 31543/2021 Data pubblicazione 03/11/2021 1.11. peraltro, v'è da aggiungere che la Corte costituzionale ha affermato che "la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento", ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione - cfr.

Corte cost. n. 249/2017; 1.12. la CTR non ha quindi fatto buon uso di tali principi laddove ha affermato che il c. 335 della L. n. 311 del 2004 ha previsto una speciale procedura standardizzata di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site in specifiche microzone comunali, sostanzialmente sottratta al rigoroso obbligo di analisi e di motivazione dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, individuati come elementi che incidono comparativamente e complessivamente sulla qualificazione dell'immobile; 1.13. invero la motivazione della sentenza di appello nell'affermare la correttezza dell'accertamento ha fatto riferimento ad elementi generici, quali i <<cambiamenti nel tessuto urbano, intervenuti nel tempo>>, la <<riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona censuaria in oggetto>> adottabili per qualsiasi unità immobiliare, senza alcuna indicazione delle caratteristiche specifiche degli immobili in argomento e senza dunque alcuna verifica in concreto della rispondenza della motivazione dell'avviso di accertamento ai principi sopra ricordati;

2. l'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, nei termini dianzi illustrati, assorbe il primo motivo e le rimanenti censure, rendendone superfluo l'esame;

3. in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio; 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28307/2018 Numero sezionale 5644/2021 Numero di raccolta generale 31543/2021 Data pubblicazione 03/11/2021 4. in ragione della recente evoluzione giurisprudenziale e del progressivo consolidarsi delle decisioni sull'argomento, le spese del giudizio sia di merito che di legittimità vanno compensate

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbito il primo motivo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 20.10.2021. Il Presidente (Domenico Chindemi) 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E