Cassation appeal dismissed as tax litigation extinguished by full payment under simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished due to the taxpayer's full payment of the disputed amount, triggering the automatic termination of the proceedings. Although the taxpayer had requested a suspension of the case pending a simplified settlement, the tax authority formally requested the judgment's extinction upon confirming the payment. Consequently, the court ruled that no further evaluation of the cassation appeal's merits or the allocation of costs was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017; When a taxpayer fulfills the debt obligation in a simplified settlement procedure, the court must declare the extinction of the proceedings ex officio, rendering the assessment of substantive appeal grounds unnecessary.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26990-2015 proposto da: EFFEGI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente 2020 all'avvocato GIOVANNI VALTULINI; 3871 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3001/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 02/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO; Rilevato che La società Effegi s.p.a propone, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 3001/2015, depositata il 2 luglio 2015, deducendo, in particolare, il vizio di cui al n.
5) dell'art. 360 c.p.c. per omesso esame del motivo di appello relativo alla illegittimità dell'avviso per carenza dei poteri del soggetto sottoscrittore dell'avviso di accertamento e della successiva cartella, nonché l'omessa motivazione della decisione di rigetto relativa alla doglianza concernente la nullità degli atti impositivi per l'omessa spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno ex art. 36 comma 2 quater, del d.l. n. 248/2007. Parte contribuente deduce altresì l'omessa motivazione in ordine alla censura concernente l'inesistenza della notificazione per la carente indicazione del destinatario nella relata di notifica e l'assenza di motivazione da parte della Commissione regionale in ordine alla censura relativa al deficit motivazionale della sentenza di primo grado impugnata.
Censura infine, l'avviso di accertamento opposto per l'omessa allegazione degli elementi probatori a supporto della ripresa a tassazione. L'Agenzia resiste con controricorso. Con apposita istanza il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017. In data 28 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme per il perfezionamento della definizione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio, rappresentando l'avvenuto integrale pagamento della pretesa tributaria ai sensi dell' art. 11 del d.l. n. 50 del 2017.
Considerato che Preliminarmente va rilevato che "In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 de/di. n. 50 del 2017 conv., con modif, dalla I. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all'integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo." (Cass. n. 31021/2018).
Il contribuente, nella specie, ha chiesto che il processo rimanesse sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 96 del 2017, e con successiva memoria, l'agenzia delle Entrate ha presentato istanza con cui, dando atto dell'avvenuto pagamento del dovuto, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96; Dichiara estinto il giudizio ai sensi del comma 10 del medesimo articolo; compensa le spese. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione in data 4.11.2020, tenuta da remoto Il Presidente # menìco semi