Italian court dismisses tax appeal for inadmissibility due to clear indication of violated norms in the tax notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer argued the tax notice was illegitimate due to a lack of motivation and failure to cite specific violated laws, but the court found the notice clearly indicated the specific grounds and norms challenged. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and dismissed it, ordering the taxpayer to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 DPR 600/1973; Art. 3 I 241/1990; Art. 7 I 212/2000; Art. 13 DPR 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the challenged tax notice clearly indicates the specific grounds and legal norms relied upon by the tax authority, thereby precluding the claim of illegitimate lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14974/2015 R.G. proposto da Data Consulting s.r.l. soc. unip., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Federica Scafarelli e Rosario Enzo Cirillo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Levanto (SP), corso d'Italia, 61 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 431, depositata il 10 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Data Consulting s.r.l. soc. unip. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 10 aprile 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2004 ed erano state recuperate le imposte non versate; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;
CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 3, I. 7 agosto 1990, n. 241, 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, e 13, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la sentenza impugnata escluso l'illegittimità dell'avviso di accertamento sotto il profilo della dedotta carenza di motivazione, benché privo dell'indicazione della normativa asseritamente violata; - il motivo è inammissibile, in quanto la lettura dell'atto impositivo, nella parte riprodotta nel ricorso, presenta la chiara indicazione dei singoli rilievi operati e delle norme che si assumono essere state violate; - la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude, poi, la possibilità di esaminare la questione, dedotta con il motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole rappresentato dall'art. 1, comma 155, I. 24 dicembre 2007, n. 244; - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;- sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto;
P.Q. M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunan