Italian tax court dismisses appeal and declares case extinguished due to full payment of taxes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer had fully paid the assessed amounts. Although the taxpayer initially filed documents claiming adherence to a simplified settlement procedure, the tax authority later confirmed the complete payment, ending the subject matter of the controversy. Consequently, the court dismissed the appeal and incidentally filed counterclaim, ordering the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 DL 119/2018; Art. 46 comma 3 D.lgs. 546/1992: When a taxpayer fully pays the disputed tax amounts, the subject matter of the litigation ceases to exist, extinguishing the proceedings regardless of prior procedural filings.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25370/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legir, - ricorrente - contro GIANDALIA DANIELA rappresentata e difesa dagli avvii. Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma via Germanico 146 presso lo studio dell'avv. Ernesto Mocci - controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 65/35/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 25/7/2013 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere rel. dott.
RITA RUSSO. RILEVATO CHE 1.- La contribuente ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi al recupero IRPEF e IVA per gli anni 2004 -2005- 2006. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto m primo grado. Hanno proposto appello sia la contribuente che l'Agenzia delle entrate e la CrIt. in accoglimento di entrambi i gravami ha annullato gli avvisi di accertamento relativi al recupero a tassazione dell'IVA per gli anni 2005 2007 e confermato gli ulteriori avvisi.
2. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente proponendo ricorso incidentale. Con memoria del 6 giugno 2019 la contribuente deducendo di avere aderito definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018 ha depositando i relativi documenti, al fine di documentare il pagamento delle somme dovute. L'Avvocatura con memoria del 3 dicembre 2020 ha dichiarato che la contribuente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, depositando la nota dell'agenzia delle entrate che attesta il pagamento integrale la cessazione della materia del contendere e pertanto ha proposto istanza affinché la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma camera di consiglio da remoto