Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling presumptive capital gains based on registered value are invalid under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision that exempted a taxpayer from capital gains tax. The agency argued that the lower court violated the principle of passive solidarity by ignoring a higher registered property value, while the taxpayer contended that the new law prohibits presuming higher gains solely from the registered value. The court ruled that the recent legislative amendment explicitly forbids such presumptions, thereby validating the lower court's decision and dismissing the agency's claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147; Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: The presumption of higher capital gains based solely on the value determined for registration tax is invalid under the new legislative interpretation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 12315-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 2021 domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, 4674 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MONTEBUGNOLI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO TASCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO POZZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5868/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 11/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere Dott.
LUCIO NAPOLITANO; R.G.N. 12135/2015 Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificò alla sig.ra Roberta Montebugnoli avviso di accertamento contestando, ai fini IRPEF, per l'anno d'imposta 2004, una plusvalenza non dichiarata in conseguenza della rettifica del valore (portato ad euro 935.000,00) relativo alla vendita di un terreno che la contribuente, con la comproprietaria sorella Maria Grazia Montebugnoli, aveva ceduto nel 2004 all'acquirente Ferruccio Frascari S.p.A. al prezzo dichiarato di euro 774.685,00. La contribuente impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che accolse il ricorso.
L'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado ad esso sfavorevole fu respinto dalla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 5868/2014, depositata 1'11 novembre 2014, non notificata. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52 e 57 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 360, primo corna, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che potesse essere utilizzato nei confronti dell'alienante il maggior valore come rettificato ai fini dell'imposta di registro, in quanto notificato alla sola parte acquirente, lamentando che in tal modo la pronuncia della CTR avrebbe violato il principio di solidarietà passiva tra acquirente ed alienante stabilito dall'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986. 1.1. Il motivo è palesemente infondato.L'avviso di accertamento del quale si discute nel presente giudizio attiene a plusvalenza non dichiarata ai fini IRPEF e del tutto non pertinente è dunque la denuncia della violazione o falsa applicazione della norma succitata, in tema di solidarietà passiva tra le parti contraenti dell'atto riguardo all'imposta di registro.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, nonché dell'art. 2697 cod. civ., con riferimento al principio dell'onere della prova, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove la sentenza impugnata ha affermato che l'Amministrazione finanziaria non avesse assolto, unicamente basando l'accertamento sulla base della ricezione del valore di vendita del terreno così come accertato ai fini dell'imposta di registro, all'onere di dimostrare che la contribuente avesse percepito un corrispettivo superiore a quello dichiarato nell'atto di vendita. 2.1.
Il motivo è ugualmente infondato, alla luce dello ius superveniens alla decisione in questa sede impugnata, segnatamente dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che ha stabilito che «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347».2.2.
Come già osservato da questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11054; Cass. sez. 6-5, ord. 7 settembre 2018, n. 21768; Cass. sez. 5, ord. 18 aprile 2018, n. 9513; Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2016, n. 25241; Cass. sez. 6-5, ord. 29 novembre 2016, n. 24367; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14664; Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6135), detta norma, avendo natura di norma d'interpretazione autentica, ex art. 1, comma 2, della legge n. 212/2000, è applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti. Ciò fa sì che l'accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF non possa legittimamente presumersi in forza del solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
3. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate va pertanto rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella c