Italian tax court dismisses appeal due to extinguished dispute via simplified settlement agreement under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a simplified settlement agreement, resolving the dispute before the final judgment. The taxpayer had previously lost appeals regarding IRES, VAT, and IRAP assessments for 2008, prompting the state to request cost compensation. Consequently, the court ruled the case closed and ordered the mutual offsetting of litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 DL 119/2018; Art. 46 comma 3 D.lgs. 546/1992: When a taxpayer submits a valid simplified settlement agreement, the tax dispute is extinguished, and litigation costs are mutually offsetted.
Parole chiave
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6393/2016 ORDINANZA CIRCOLO CULTURALE EDERA con sede a Codroipo (UD) n persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma viale Angelico 38 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sinopoli rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Sirneoni del Foro di Udine - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente — N. .2,qe (.{1 145 Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA depositata il 24 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06M5.2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RITA RUSSO; RILEVATO CHE Il circolo culturale Edera ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2008. Il ricorso è stato respinto in primo grado e la CTR del Friuli ha respinto l'appello del contribuente Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il circolo affidandosi a un motivo. L'Agenzia ha resistito con controricorso. Successivamente il contribuente ha depositato copia della istanza di definizione agevolata, ex art 6 del DL 119/2018 unitamente alle copie dei versamenti. L'Avvocatura dello Stato ha quindi depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, esponendo che l'istanza di definizione agevolata è risultata regolare come da nota della Agenzia delle entrate allegata alla istanza, chiedendo la compensazione delle spese ex art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992.
Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese Roma camera di consiglio da remoto del 6 maggio 2021. PRESIDENTE h omenico • a.. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 2 9 O T T 2021