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Ordinanza — n. 30954/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses IMU appeal, ruling tax liability follows contractual lease terms, not physical possession after termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30954/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the leasing company's appeal against a regional tax commission decision regarding IMU payments. The company argued that since the tenant failed to return the property after contract termination, the leasing firm remained liable. The court held that tax liability is determined by the contractual relationship and the tenant's legal right to possess, not by physical possession, thereby upholding the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 9 d.lgs. n. 23/2011; Art. 13 d.l. n. 201/2011: The subject liable for IMU is the lessee based on the contractual bond legitimizing possession, not the lessor, even if the lessee fails to return the property upon contract termination.

Parole chiave

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IMU tax liability financial lease contracts contractual termination possession vs title tax subject identification locazione immobiliare arretrati di locazione responsabilità del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 9 of D.Lgs. n. 23/2011
Si tratta di stabilire se, ai sensi dell'art. 9, d.lgs.
Art. 13 of D.L. n. 201/2011, converted by L. n. 214/2011
23 del 2011 e dell'art. 13 del d.l.
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 62 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 13, para. 1 quater of D.P.R. n. 115/2002
23 del 2011 e dell'art. 13 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 29973/2019
Cass., Sez. 5, n. 19166/2019
Cass., Sez. 6-5, n. 7227/2020
Cass., Sez. 6-5, n. 8957/2020
Cass., Sez. 6-5, n. 14906/2020
Cass., Sez. 6-5, n. 23914/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9678/2017 R.G. proposto da TTT SELMABIPIEMME LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Roma, via G. Mazzini, n. 11 - ricorrente - contro RGN 9678/17 COMUNE DI RIETI, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maria Orsini, presso il cui studio, sito in Rieti via Sanizi 19, è domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 9751/16/16, depositata il 29 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

Ritenuto che La società SELMABIPIEMME Leasing spa impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Rieti l'avviso di accertamento con cui il Comune di Rieti le aveva chiesto il pagamento di una maggiore imposta IMU per l'anno 2012 in relazione a due contratti di locazione finanziaria dalla stessa stipulati e risolti anticipatamente per inadempimento del locatario, senza che gli immobili che ne costituivano oggetto fossero stati restituiti alla società. La CTP respingeva il ricorso con decisione impugnata dalla società avanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio che rigettava l'appello.

Avverso tale sentenza la società SELMABIPIEMME Leasing spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo e assistito da memoria. Il Comune si è costituito depositando controricorso. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in I. n. 214 del 2011, nonché RGN 9678/17 degli artt. 1140, 1590 e 1591 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La ricorrente ritiene che soggetto passivo dell'IMU nel caso di immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti anticipatamente per inadempimento sarebbe esclusivamente l'utilizzatore fino alla data della riconsegna dell'immobile. Pertanto, la CTR, affermando che soggetto tenuto al pagamento dell'imposta fosse la società di leasing, nonostante che alla scadenza del contratto il conduttore non avesse restituito l'immobile, avrebbe violato le disposizioni normative richiamate. Il motivo è infondato. La questione prospettata attiene alla individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale cui non faccia seguito l'immediata materiale restituzione del bene.

Si tratta di stabilire se, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 23 del 2011, nel periodo di tempo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che ha il possesso del bene, ovvero all'utilizzatore che materialmente ne dispone. Nella giurisprudenza di questa Corte può oramai ritenersi consolidato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempinnento il contratto di leasing cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing).

Ciò che assume rilevanza ai fini dell'IMU, infatti, non è la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo essa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno (Cass., Sez. 5, n. 29973 del 2019, Rv. 655919-01, la quale RGN 9678/17 ha analizzato criticamente il diverso orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019, Rv. 654521-01.

In senso conforme, Sez. 6-5, n. 7227 del 2020; Sez. 6-5, n. 8957 del 2020; Sez. 6-5, n. 14906 del 2020; Sez. 6-5, n. 23914 del 2020). In sostanza, questa Corte ha affermato che è il contratto a determinare la soggettività passiva del rapporto d'imposta in quanto è con esso che il locatario acquista i poteri e le responsabilità che connotano la sua posizione, e non già la disponibilità del bene, sicché la cessazione dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) determina il venir meno della soggettività passiva in capo al locatario.

Conferma di tale conclusione si rinviene nell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 il quale stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o «ín corso di costruzione» che, come tali, non possono essere detenuti. In tale ipotesi è la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Non ha valore in senso contrario la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI) dettata dall'art. 1, comma 672 della legge n. 147 del 2014, il quale stabilisce che tale tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, e che per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene.

Tale disposizione, infatti, è applicabile limitatamente al suddetto tributo, non potendo essere analogicamente estesa anche all'IMU, in primo luogo perché il comma 703 della citata legge precisa che l'istituzione dell'IUC (della quale la TASI è una componente) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, ed in secondo luogo in ragione della eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame. La CTR si è attenuta al suddetto principio sicché il ricorso deve essere rigettato.RGN 9678/17 La novità delle questioni trattate sulle quali la Corte si è espressa di recente e dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'intero giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art.

13. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 17 m