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Ordinanza — n. 30896/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows Rome Capital's appeal, ruling ICI tax exemption requires direct institutional use by the entity, not indirect via third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30896/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Rome Capital's appeal against the Lazio Regional Tax Commission, which had granted an ICI tax exemption to a private individual for a property leased to an ONLUS. The court held that the exemption under Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992 applies only when the entity directly uses the property for institutional tasks, excluding indirect use through third parties. Consequently, the exemption was denied to the private owner, and the lower court's decision was overturned.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992; The ICI tax exemption for institutional use is strictly conditional on the direct employment of the property by the entitled entity, thereby excluding any indirect utilization via third-party legal entities.

Parole chiave

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ICI tax exemption direct institutional use comodato contract ONLUS organization tax burden allocation deduzione per affitto nelle prestazioni complementari prestazione facoltativa bene impignorabile

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992
la doglianza è fondata in quanto la sentenza impugnata non è coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte; 1.3 questa Corte ha infatti condivisibilmente affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., e il ricorso originario della contribuente va rigettato;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19773/2019
Cass. n. 14912/2016
Cass. n. 10483/2016
Cass. n. 25508/2015
Cass. n. 12495/2014
Cass. n. 14094/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23114-2017 proposto da: ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati DOMENICO ROSSI e ANTONIO CIAVARELLA, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente- contro MERCURI CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato IDA DI DOMENICA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - con troricorrente — R.G. 23114/2017 avverso la sentenza n. 966/03/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 2/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Roma Capitale propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 8240/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto da Chiara Mercuri avverso avviso di accertamento ICI annualità 2009 per mancato riconoscimento di esenzione di imposta in relazione ad immobile di sua proprietà, concesso dalla stessa in comodato alla ONLUS Betlemme; la contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 7, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992 e 2697 c.c.) per avere la CTR erroneamente affermato la spettanza dell'esenzione di imposta ICI alla contribuente, con riguardo ad immobile concesso in comodato ad una ONLUS, pur non essendo dunque la suddetta contribuente utilizzatore diretto dell'immobile; 1.2. la doglianza è fondata in quanto la sentenza impugnata non è coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte; 1.3 questa Corte ha infatti condivisibilmente affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, in virtù di concessione, locazione o comodato, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione preclude l'agevolazione, restandone esclusa, in radice, la destinazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, sicché l'utilizzo indiretto attraverso un diverso soggetto giuridico, rispetto a quello al quale spetta l'esenzione, ancorché anch'esso senza finalità di lucro, esclude la possibilità di fruire del beneficio R.G. 23114/2017 (cfr.

Cass. nn. 19773/2019, 14912/2016, 10483/2016, 25508/2015, 12495/2014, 14094/2010);

2. il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza cassata;

3. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., e il ricorso originario della contribuente va rigettato;

4. le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, mentre le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali di legittimità, liquidate in misura pari ad Euro 1.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributar in data 17.3.2021. Il Presidente omenico C DE