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Ordinanza — n. 30892/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30892/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30892/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25525/2017 R.G. proposto da MAIRA TERESA, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sammartino e dall'Avv. Giuseppe Piero Siviglia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via dell'Elettronica, n. 20; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - RGN 25525/2017 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 1106/7/17 depositata il 27 marzo 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30892/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Considerato che Nelle more dell'udienza, la contribuente ha depositato una memoria con cui ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio essendosi avvalsa della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e ha depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti. L'Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione provinciale di Caltanissetta comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Parole chiave

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ripresa dell'imposta sul valore aggiunto riesame della rendita AI tassazione dell'imposta sul reddito ricalcolo del reddito contenzioso tributario ricupero d'imposta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25525/2017 R.G. proposto da MAIRA TERESA, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sammartino e dall'Avv. Giuseppe Piero Siviglia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via dell'Elettronica, n. 20; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - RGN 25525/2017 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 1106/7/17 depositata il 27 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele. Ritenuto che Teresa Maira ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia la quale aveva rigettato l'appello proposto nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta. Oggetto del giudizio era costituito dall'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla base degli studi di settore, aveva rideterminato il reddito dichiarato dalla contribuente a fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2005.

L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Considerato che Nelle more dell'udienza, la contribuente ha depositato una memoria con cui ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio essendosi avvalsa della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e ha depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti. L'Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione provinciale di Caltanissetta comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.RGN 25525/2017 Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oogi 29 0T7 2027