Cassation court dismisses appeal for generic environmental law violation without specific statutory citations in tax registration case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected Vincenzo Schiavone's cassation appeal against the Regional Tax Commission's partial reduction of a property's value due to environmental contamination. Schiavone argued the reduction violated environmental and sanitary laws but failed to cite specific provisions, rendering his claim generic and inconsequential to the tax registration matter. Consequently, the court held that the lower court properly evaluated the evidence and dismissed the appeal for lack of specificity and procedural admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 17 bis, d.lgs. n. 546/1992: A cassation appeal alleging violation of environmental or sanitary norms is inadmissible if the specific provisions are not cited, as such norms are generally inconsequential to tax registration determinations or if the appeal seeks a re-evaluation of facts already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13598/2015 R.G. proposto da SCHIAVONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mirra, con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - RGN 13598/2015 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11190/47/2014 depositata il 19 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele. Ritenuto che Vincenzo Schiavone impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle entrate in relazione all'atto di compravendita di un terreno con il quale veniva rideterminato il valore del medesimo in misura superiore a quello dichiarato. La Commissione tributaria provinciale di Napoli avanti alla quale tale atto era impugnato, dichiarava inammissibile il ricorso per il mancato preventivo espletamento della mediazione ex art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992.
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l'appello proposto dal contribuente riducendo del 25% il valore dell'immobile oggetto di compravendita in ragione della presenza nella zona ove lo stesso era ubicato di discariche ad alto inquinamento che ne comportavano il deprezzamento. Lo Schiavone ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso il contribuente deduce «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione al d.lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambiente) e al decreto ministero sanità 5 settembre 1994 (Testo unico delle leggi sanitarie)».
Secondo il contribuente, la CTR, pur affermando che la destinazione agricola del suolo sarebbe gravemente compromessa in ragione RGN 13598/2015 dell'inquinamento dell'area su cui esso insiste, avrebbe ridotto il valore stabilito dall'Ufficio in modo arbitrario, in violazione della normativa ambientale e sanitaria e senza tener conto della perizia depositata dal ricorrente. La collocazione del terreno in area fortemente inquinata ne determinerebbe infatti il deprezzamento in misura superiore alla metà del valore accertato, sicché il valore dichiarato dal contribuente sarebbe stato senz'altro congruo.
In subordine il contribuente deduce l'incongruità del valore accertato dal giudice di appello rispetto ai valori di mercato, come risulterebbe dalla perizia di parte prodotta in giudizio. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha dedotto la violazione di norme ambientali e sanitarie in modo del tutto generico, senza specificare quali siano le disposizioni evocate. Inoltre, avendo il giudizio ad oggetto la determinazione dell'imposta di registro, esse sono di per sé inconferenti. Anche laddove si volesse interpretare il richiamo di tale normativa come teso a dimostrare l'incidenza della sua violazione sul valore del terreno deprezzandolo, in realtà la parte ricorrente, sotto le spoglie della violazione di legge, intende chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già considerato dal giudice di merito ed una nuova formulazione del giudizio di fatto la quale è invece preclusa a questa Corte.
Si deve altresì aggiungere che la CTR non ha affatto ignorato gli elementi che il ricorrente ha addotto a fondamento della propria pretesa, ed anzi ha specificamente affermato di aver valutato le risultanze della perizia di parte e di avere su queste basi rideterminato il valore dell'immobile, sia pure non nei medesimi termini invocati dal contribuente, senza che ciò tuttavia possa costituire ragione di violazione delle norme dal medesimo vagamente invocate (Cass., n. 11439 del 11/05/2018, Rv. 648075-02). • Da tali rilievi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.RGN 13598/2015 PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Visto l'art. 13, comma 1 quatér, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così è deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CAN