Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing first-instance reasoning rather than the appellate court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by CONICOS PARTECIPAZIONI GENERALI SPA against the Liguria Regional Tax Authority inadmissible. The appellants argued that the first-instance court failed to examine their claim regarding construction adaptation costs, while the Regional Tax Authority rejected this, stating the first court had already excluded the reduction of the tax base based on specific motivational grounds. The Court ruled that the appeal was inadmissible because it challenged the first-instance decision's reasoning rather than the appellate court's own judgment, which had already dismissed the claim on those same grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it challenges a mere confirmation of the first-instance decision rather than the appellate court's own ratio decidendi, as the appellant must target the specific judgment rendered by the court of second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17774-2017 proposto da: CONICOS PARTECIPAZIONI GENERALI SPA, FINCOS ALASSIO SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dagli 4864 avvocati PAOLO SCAPARONE e CINZIA PICCO; - ricorrenti - contro COMUNE ALASSIO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE CONTRI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 38/2016 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 17/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Premesso che:
1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Liguria ha, in primo luogo, ricordato che le odierne ricorrenti avevano censurato la pronuncia di primo grado deducendo -per quanto residua d'interesse- che la CTP aveva ridotto la base imponibile dell'ICI pretesa dal Comune di Alassio per l'anno 2006 su aree edificabili tenendo conto del fatto che esse ricorrenti erano non proprietarie ma superficiarie delle aree medesime ma senza tener conto dell'ulteriore elemento riduttivo costituito da asseriti "oneri per lavori di adattamento dei terreni necessari per la costruzione".
La CTR ha poi affermato che "tale censura è inammissibile perché non supportata da specifiche censure in ordine al supporto motivazionale con cui il primo giudice seppure sinteticamente ha escluso la sussistenza dei presupposti per una riduzione dell'imponibile nell'entità pretesa dalle ricorrenti a titolo di maggiori oneri di costruzione e di adattamento delle aree". La CTR ha infine aggiunto: "Fermo restando che non sono stati offerti puntuali elementi a comprova dell'entità degli oneri suddetti né è stato documentato il loro effettivo sostenimento";
2. le ricorrenti impugnano la sentenza per "violazione dell'art.5, comma 5, del d.lgs. 30.12.1992, n.504 e dell'art.115 c.p.c.". Sostengono che la censura "rivolta contro la sentenza di primo grado sebbene sia stata estremamente contenuta denunciava in modo inequivocabile il mancato esame di una questione [quella dell'incidenza degli oneri di costruzione connessi alla "particolare tipologia morfologica e ubicazione dell'area] sollevata nel ricorso introduttivo cosicché il giudice di appello non poteva dichiarare il motivo inammissibile ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la doglianza".
Proseguono dicendo, in riferimento alla considerazione aggiuntiva della CTR, che la stessa contrasta con l'art.115 c.p.c. non avendo il Comune mai contestato il "computo metrico estimativo prodotto nel giudizio di primo grado come documento 11, dal quale si evincono i lavori svolti dalle società ..." e neppure avendo contestato l'effettiva esecuzione dei lavori. Affermano che con lodo arbitrale reso inter partes il 26 ottobre 2015, definitivo, era stata accertata l'esecuzione delle opere [di adattamento] e ne era stato quantificato il valore:
3. il comune di Alassio resiste con controricorso; considerato che:
1. il motivo prospetta due doglianze, rubricate violazione dell'art.5 dlgs. 504/92 e violazione dell'art.115 c.p.c. Quanto alla prima, va premesso che, al di là del riferimento contenuto nella rubrica all'art.5 del d.gs.504/92, dal corpo del motivo emerge in modo inequivoco che la disposizione di cui viene denunciata la violazione da parte della CTR è l'art.53 comma 1, del d.lgs. 546/92 ("Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione.
Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati ..."). Questa Corte ha in più occasioni statuito che l'erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se è possibile agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (v., tra altre, ordinanza n.12690 del 23/05/2018).
Questo Collegio intende dare continuità alla suddetta statuizione siccome conforme ad una concezione non formalistica delle norme processuali (specificamente dell'art.366, comma 1, n.4 c.p.c.), orientata al rispetto del principio costituzionale (art.24 e 111) e convenzionale (art.6 CEDU) di effettività della tutela giurisdizionale. Ciò posto, il motivo è, per la prima doglianza, da dichiararsi nondimeno inammissibile in quanto privo di correlazione con il contenuto della sentenza impugnata (e ripropositivo, piuttosto, della censura contro la decisione di primo grado).
Nella sentenza impugnata, la CTR ha dichiarato che la censura rivolta dalla odierne ricorrenti alla pronuncia di primo grado per non avere la CTP tenuto conto dell'incidenza dei citati oneri di adattamento, era inammissibile in quanto non impingeva sul supporto motivazionale con cui il primo giudice aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la riduzione dell'imponibile a titolo di maggiori oneri di costruzione ed adattamento. La CTR ha dunque negato che la CTP avesse omesso di tener conto degli oneri de quibus. Ed ha conseguentemente -in applicazione dell'art.53 d.lgs.546/92- dichiarato inammissibile l'appello.
Parimenti inammissibile è l'ulteriore doglianza perché rivolta non contro una autonoma ratio decidendi -la ratio decidendi della sentenza impugnata esaurendosi nel dichiarato motivo di inammissibilità dell'appello- ma contro una affermazione meramente confermativa della decisione di primo grado (non correttamente impugnata);
3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
4. le spese seguono la soccombenza PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti a rifondere al Comune di Alassio le spese del giudicio di legittimità, liquidate in C 4100,00, oltre spese forfetarie, accessori ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 l