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Ordinanza — n. 30884/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows reduced penalty payment without tax liability, ruling penalties independent of tax assessment procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30884/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision and ruled in favor of the Foundation for the Deaf. The Foundation had paid reduced administrative penalties under specific legal provisions but was subsequently ordered to pay the full tax amounts. The court held that paying the reduced penalty does not constitute an admission of tax liability because the penalty and tax assessment are legally independent proceedings. Consequently, the Foundation is only liable for the taxes and interest specified in the disputed notice.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997; Art. 14, d.lgs. 504/1992: The payment of a reduced administrative penalty does not preclude the taxpayer from contesting the underlying tax liability, as the sanction and the tax assessment are autonomous legal acts.

Parole chiave

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administrative penalties tax liability independent proceedings reduced payment tax assessment sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda multe non pagate

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997
la Fondazione Pio Istituto dei Sordi, ricevuti dal Comune di Milano quattro avvisi di accertamento per maggior Ici degli anni 2005-2008 e per relative sanzioni, avvalendosi dell'art. 17, comma 2, d.lgs.472/97, pagava le sanzioni nella misura ridotta.
Art. 14, d.lgs. 504/1992
504/92 ("Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421") l'art. 14, comma 4 ("Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del d.lgs.
Art. 16, d.lgs. 472/1997
Art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n.12

Giurisprudenza citata

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Cass. 25577/2017
Cass. 18740/2015
Cass. 20938/2013
Cass. 17529/2012
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11920-2017 proposto da: PIO ISTITUTO DEI SORDI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO e LAURACASTALDI; - ricorrente - contro COMUNE MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, IRMA MARINELLI, RUGGERO MERONI, ANNA TAVANO, DONATELLA SILVIA e SALVATORE PEZZULO; - controri corrente - nonchè contro EQUITALIA NORD SPA; - intimata- avverso la sentenza n. 5740/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 08/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Premesso che:

1. la Fondazione Pio Istituto dei Sordi, ricevuti dal Comune di Milano quattro avvisi di accertamento per maggior Ici degli anni 2005-2008 e per relative sanzioni, avvalendosi dell'art. 17, comma 2, d.lgs.472/97, pagava le sanzioni nella misura ridotta. Riceveva successivamente una cartella di pagamento relativa alle imposte e alle sanzioni con relativi interessi, dedotte le somme già pagate. Il Comune assumeva che per la definizione agevolata delle sanzioni la Fondazione sarebbe stata obbligata a pagare non le sole somme di cui all'art.17 ma anche le somme dovute per i tributi.

La Fondazione impugnava la cartella davanti alla CTP di Milano. Il ricorso era respinto. La CTR della Lombardia, contro cui oggi la Fondazione ricorre lamentando omessa motivazione, nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, violazione degli artt. 17, comma 2, e 26, comma3, d.lgs. 472/2017, 16 d.lgs 473/97, 1, comma 161, 1.296/2007, 12 e 14 d.lgs.504/1992, confermava la decisione di primo grado ritenendo legittima la pretesa del Comune di Milano nonostante l'avvenuto versamento della somma stabilita per la definizione delle sanzioni amministrative tributarie dall'art.17 del d.lgs. 472/1997 essendo questo articolo inapplicabile a fronte della diversa previsione di cui all'art.14 del d.lgs.504/92;

2. il Comune di Milano resiste con controricorso; considerato che:

1. i tre motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere pertanto esaminati assieme: la ricorrente prospetta sotto diversi profili che le disposizioni citate nella sentenza impugnata avrebbero dovuto condurre la CTR ad una conclusione opposta a quella di fatto assunta. La tesi della contribuente è fondata. La CTR è stata chiamata a decidere della questione se il d.lgs.472/1992 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662.), art. 17, comma 2 ("E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso") potesse trovasse applicazione anche riguardo alle sanzioni per omesso pagamento di ICI (come sostenuto dalla odierna ricorrente) ovvero se (come sostenuto dal Comune) l'art.17 non trovasse applicazione per tali violazioni valendo per esse la previsione di cui al d.lgs. 504/92 ("Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421") l'art. 14, comma 4 ("Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione").

La CTR ha deciso nel secondo senso ("nella casistica di definizione agevolata prevista dagli artt.12 e 14 del d.lgs.472/97 per ICI è prevista la possibilità di riduzione della sanzione solo a fronte del contestuale pagamento sia del tributo che della sanzione ridotta, con la conseguente rinuncia all'impugnazione sia dell'accertamento che dell'irrogazione della sanzione"). Questa Corte, con ordinanza 9 luglio 2020, n.14658, resa tra le parti su questione identica a quella di cui si discute ha affermato che "l'art. 14 del d.lgs. 504/1997 non può essere letto nel senso indicato dal [Comune di Milano] perché riguarda il caso in cui il contribuente, a fronte di un accertamento per omesso pagamento del tributo e irrogazione sanzioni, nel termine per presentare ricorso paghi l'importo del tributo stesso e in questo caso, come misura premiale, le sanzioni sono ridotte.

L'art. 17 comma 2 del d.lgs. 472/1997 regola invece il diverso caso in cui il contribuitene voglia lasciare impregiudicata la possibilità di contestare il tributo. La ratio dell'istituto consiste nel consentire all'Erario di incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le sanzioni irrogate ed al contribuente, che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di bloccare le sanzioni ridotte versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, proporre eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Ciò serve a definire irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio (Cass.25577/2017) atteso che l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono (Cass 18740/2015) e questa Corte ha già ritenuto che il sistema procedimentale delineato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, detta una disciplina destinata a valere in generale per tutti i tributi (Cass.20938/2013)".

Aggiungasi che questa Corte, con sentenza n.17529 del 12/10/2012, in un caso in cui si discuteva della definizione agevolata di sanzioni per mancato pagamento di ICI, ha statuito: "La scelta di addivenire alla definizione agevolata della contestazione della sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie ai sensi dell'art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata, poiché l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono".

La CTR, con il negare che la Fondazione abbia potuto estinguere le sanzioni pagandone l'importo in misura ridotta senza dover di necessità pagare contestualmente anche le somme ex averso pretese per le imposte al cui mancato versamento le sanzioni erano riferite, ha escluso quella possibilità di scelta che invece, secondo la ricordata giurisprudenza della Corte, al contribuente è riconosciuta;

3. il disallineamento della CTR rispetto alla giurisprudenza di questo giudice di legittimità a cui spetta, quale organo supremo della giustizia, assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita', del diritto oggettivo nazionale (art.65 r.d. 30 gennaio 1941, n.12), comporta che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

4. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito dichiarandosi, in accoglimento dell'originario ricorso, che la Fondazione Pio Istituto dei Sordi era tenuta esclusivamente al pagamento delle somme portate nella cartella impugnata a titolo di imposte con i relativi interessi;

5. le spese del merito sono compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale;

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna il Comune di Milano a rifondere alla Fondazione Pio Istituto dei Sordi le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7000,00, oltre spese forfetarie, access