Ordinanza — n. 30883/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia accoglieva l'appello proposto da Santo Notarigo e da Concetta Maria Rita Falautano contro la decisione di primo grado di rigetto dell'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione di maggior plusvalenza ai fini IRPEF su cessione di terreni edificabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30883/2021 — snciv · Corte di Cassazione: l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia accoglieva l'appello proposto da Santo Notarigo e da Concetta Maria Rita Falautano contro la decisione di primo grado di rigetto dell'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione di maggior plusvalenza ai fini IRPEF su cessione di terreni edificabili;
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9065-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- 2021 contro 4862 NOTARIGO SANTO, FALAUTANO CONCETTA MARIA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE LA ROSA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3495/2016 della COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata il 10/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Premesso che:
1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia accoglieva l'appello proposto da Santo Notarigo e da Concetta Maria Rita Falautano contro la decisione di primo grado di rigetto dell'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione di maggior plusvalenza ai fini IRPEF su cessione di terreni edificabili;
2. i contribuenti resistevano con controricorso;
3. con memorie del 27 maggio 20119 e del 20 aprile 2021, i contribuenti, documentando di avere presentato, 1'8 maggio 2019, istanze di adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla I. 136/2019, e di avere effettuato il pagamento della somma dovuta, evidenziando non essere stato notificato entro il 31 luglio 2020 atto di diniego della definizione ai sensi del comma 12 del medesimo art. 6, chiedevano dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate;
4. considerato quanto precede, visto il comma 13 dell'art.6 del ridetto d.I., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021, svolta con modalit