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Ordinanza — n. 30862/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after taxpayer pays simplified tax definition costs, extinguishing the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30862/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer paid the simplified definition costs. The taxpayer submitted proof of payment and requested the case be closed under the 2018 decree. The court granted this request, ruling that the subject matter ceased to exist upon payment.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018: When a taxpayer pays the costs for a simplified tax definition, the subject matter of the dispute ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified tax definition extinction of proceedings IRPEF tax assessment costs allocation simplified procedure tax dispute resolution suspended litigation posizione dirigente in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Considerato che Nelle more dell'udienza, parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Considerato che Nelle more dell'udienza, parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, d.l.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12023/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege - ricorrente - contro RGN 12023/2016 MIGNONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Fedele, con domicilio eletto in Roma, via XX settembre, n. 1, presso lo studio Tributario e Societario; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1156/1/15, depositata il 6 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele. Ritenuto che Vincenzo Mignone impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini IRPEF nei suoi confronti in qualità di socio di uno studio professionale. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, cui ha resistito con controricorso il contribuente.

Considerato che Nelle more dell'udienza, parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione. Con successiva memoria il contribuente ha depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, chiedendo a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.RGN 12023/2016 Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dalla parte ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Così è deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 17 marzo 2021. Presidente menico C DEPOSITAT NCELLERIA ( T T 2021 IL ÙA