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Ordinanza — n. 30823/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal against the Regional Tax Commission, ruling the notification valid due to prior knowledge of tax claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30823/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Equitalia Centro s.p.a.'s appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected Equitalia's challenge to a tax payment notice. Equitalia argued the notice was invalid because the taxpayer, Luciana Corradi, had not been properly informed of the underlying tax debt, while the taxpayer did not contest the ruling. The court found the notification valid because Equitalia proved the taxpayer had already received the preliminary payment order, thereby satisfying the requirement for full defense.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 1 d.P.R. n. 602/1973; Art. 7 Statuto Contrattuale: The notification of a tax payment order is valid if the taxpayer already possesses knowledge of the tax claim's prerequisites through prior documents, rendering the formal notification of the order itself unnecessary.

Parole chiave

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tax collection notification burden of proof taxpayer defense rights payment order validity procedural due diligence motivi di cassazione rimborso dei contributi azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2719 c.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360,primo comma, n.
Art. 7 Statuto Contrattuale
Art. 26 comma 5 del d.P.R. n.602 del 1973
Deve, perciò stesso, escludersi la violazione dell'art. 26 comma 5 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 239/2021
Sez. 6, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017
Sez.5,n.239/2021
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Testo completo

guente ORDINANZA 2311-4 Sul ricorso iscritto al n. /2014 proposto da: Equitalia Centro s.p.a. rappresentato e difeso dall'avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente elettivamente domiciliata in Roma, in Via delle Quattro Fontane n.161 presso lo studio dell'avv. Sante Ricci. -ricorrente- Contro Corradi Luciana -intimata - Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia- Romagna n.320/09/14 depositata il 17/02/2014. Udita la relazione del Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 342/2010. Rilevato che:

Equitalia Centro s.p.a. subentrante a Equitalia Emilia Nord s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna n.320/9/2014 depositata il 17/02/2014. La vicenda trae origine dalla notifica alla contribuente Corradi Luciana dell'intimazione di pagamento n.2010/0026310, fatta oggetto di ricorso innanzi alla CTP di Parma che accoglieva il ricorso. L'Agente della riscossione impugnava la decisione, ma la CTR rigettava il gravame. Ricorre Equitalia Centro s.p.a. deducendo tre motivi.

Non ha resistito Corradi Luciana, restando intimata. Considerato che: La CTR ha respinto l'appello dell'Agente della riscossione perché dalla documentazione da questa prodotta non si trarrebbe la prova che la contribuente aveva avuto conoscenza della cartella di pagamento propedeutica all'intimazione opposta. La ricorrente in tale decisione, ravvisa con il primo motivo violazione degli articoli 2697 e 2719 c.c. in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. La doglianza è fondata. Infatti, la concessionaria ha dimostrato d'aver assolto all'onere della prova allegando copia della relazione di notifica del messo notificatore, attestante la consegna della cartella di pagamento prodromica alla intimazione oggetto del presente ricorso, mediante consegna a persona qualificatasi figlia convivente della destinataria dell'atto.

La relazione in fotocopia indica poi gli estremi numerici identificativi dell'atto notificato, 07820090029563802001. Per cui è smentito che il documento non contenesse indicazioni grafiche idonee a consentire al destinatario di collegare quella notifica allo specifico atto notificato. Né dalla lettura della sentenza impugnata emerge che le risultanze della relazione fossero state messe in dubbio dalla contribuente o che fosse stata adombrata una difformità tra la fotocopia prodotta dal concessionario e l'originale. Deve perciò affermarsi che la cartella di pagamento fosse giunta nella disponibilità della parte, consentendogli, ai fini defensionale, di desumerne tutti gli elementi indicanti natura, presupposti, periodi di riferimento, della pretesa fiscale.

Pertanto, è da escludere che la mancata allegazione della cartella propedeutica all'intimazione di pagamento vizi quest'ultima, come ritenuto dalla CTR, posto che può trovare applicazione in via generale il principio (anche recentemente riaffermato da questa Corte sia pure in materia di imposta di registro da Sez.5,n.239/2021), secondo cui l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. contr. risponde all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente e non riguardano atti da lui già conosciuti o conoscibili se le informazioni già fornite consentivano la agevole ricognizione dei presupposti della pretesa fiscale.

Deve, perciò stesso, escludersi la violazione dell'art. 26 comma 5 del d.P.R. n.602 del 1973 - rilevata dal giudice regionale e contestata dalla ricorrente con il terzo motivo - in quanto l'allegazione della matrice o di copia della cartella integrale diviene obbligatoria per l'agente della riscossione, se richiesta dal contribuente, soltanto nel caso quest'ultimo non sia già nella condizione d'aver preso conoscenza dei presupposti della pretesa tributaria. Ma tale condizione è esclusa nel caso in esame posto che « In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione [come avvenuto nella specie] e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.»(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017).

Il secondo motivo, con cui la società ricorrente deduce motivazione contraddittoria in relazione all'art.360, primo comma, n.5, c.p.c., è da ritenersi assorbito venuto meno l'interesse ad esaminarlo. Tanto premesso, ritenuti, dunque, fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata. Non ravvisandosi accertamenti di fatto da demandare al giudice d'appello, il collegio, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, compensa le spese di merito, condanna la contribuente al pagamento delle spese di legittimità, oltre rimborso forfettario ed esborsi.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese di merito. Condanna la contribuente alle spese di legittimità che liquida in euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario in misura del 15% e al pagamento di euro 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 dicemb