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Ordinanza — n. 30764/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30764/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30764/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 31587-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente— contro C.S.P. COSTRUZIONI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata— avverso la sentenza n. 624/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/3/2018; R.G. 31587/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l'appello erariale avverso la sentenza n. 458/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società C.S.P. Costruzioni S.r.L. avverso avviso di accertamento per imposte di registro, catastali e ipotecarie, annualità 2011 relativamente ad atto di cessione, in favore della contribuente, di immobile (complesso adibito a ristorante ed albergo) sito nel Comune di Cecina; la contribuente è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia violazione di norme di diritto (art. 51 DPR n. 131/1986) e si lamenta che la CTR abbia annullato l'atto impositivo erroneamente ritenendo che l'Ufficio, per determinare il valore del bene ceduto, avesse applicato il criterio residuale di cui all'art. 51, comma 3, cit., e che, dinanzi alle contestazioni della contribuente circa il criterio accertativo prescelto (costo di riproduzione deprezzato sulla base di perizia redatta dall'Agenzia del territorio), non avesse fornito adeguate giustificazioni, essendo peraltro basato l'accertamento su valori contenuti nella pubblicazione DEI 2010 (relativa all'area di Milano) e su una tipologia di fabbricato (nuova costruzione e dimensione) che non avevano alcun collegamento con l'ubicazione dell'immobile ceduto e con le sue caratteristiche di fabbricato di vecchia costruzione; 1.2. la censura è fondata; 1.3. va ribadito infatti che in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione» ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l'epoca di costruzione R.G. 31587/2018 dell'immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purché non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30764/2021 — snciv · Corte di Cassazione: COSTRUZIONI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata— avverso la sentenza n. 624/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/3/2018; R.G. 31587/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l'appello erariale avverso la sentenza n. 458/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società C.S.P. Costruzioni S.r.L. avverso avviso di accertamento per imposte di registro, catastali e ipotecarie, annualità 2011 relativamente ad atto di cessione, in favore della contribuente, di immobile (complesso adibito a ristorante ed albergo) sito nel Comune di Cecina; la contribuente è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia violazione di norme di diritto (art. 51 DPR n. 131/1986) e si lamenta che la CTR abbia annullato l'atto impositivo erroneamente ritenendo che l'Ufficio, per determinare il valore del bene ceduto, avesse applicato il criterio residuale di cui all'art. 51, comma 3, cit., e che, dinanzi alle contestazioni della contribuente circa il criterio accertativo prescelto (costo di riproduzione deprezzato sulla base di perizia redatta dall'Agenzia del territorio), non avesse fornito adeguate giustificazioni, essendo peraltro basato l'accertamento su valori contenuti nella pubblicazione DEI 2010 (relativa all'area di Milano) e su una tipologia di fabbricato (nuova costruzione e dimensione) che non avevano alcun collegamento con l'ubicazione dell'immobile ceduto e con le sue caratteristiche di fabbricato di vecchia costruzione; 1.2. la censura è fondata; 1.3. va ribadito infatti che in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione» ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l'epoca di costruzione R.G. 31587/2018 dell'immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purché non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa (cfr.

Parole chiave

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registro fondiario costruzioni non autorizzate iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori stima fiscale immobiliare proprietà immobiliare controllo dei lavori
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 31587-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente— contro C.S.P. COSTRUZIONI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata— avverso la sentenza n. 624/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/3/2018; R.G. 31587/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l'appello erariale avverso la sentenza n. 458/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società C.S.P. Costruzioni S.r.L. avverso avviso di accertamento per imposte di registro, catastali e ipotecarie, annualità 2011 relativamente ad atto di cessione, in favore della contribuente, di immobile (complesso adibito a ristorante ed albergo) sito nel Comune di Cecina; la contribuente è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia violazione di norme di diritto (art. 51 DPR n. 131/1986) e si lamenta che la CTR abbia annullato l'atto impositivo erroneamente ritenendo che l'Ufficio, per determinare il valore del bene ceduto, avesse applicato il criterio residuale di cui all'art. 51, comma 3, cit., e che, dinanzi alle contestazioni della contribuente circa il criterio accertativo prescelto (costo di riproduzione deprezzato sulla base di perizia redatta dall'Agenzia del territorio), non avesse fornito adeguate giustificazioni, essendo peraltro basato l'accertamento su valori contenuti nella pubblicazione DEI 2010 (relativa all'area di Milano) e su una tipologia di fabbricato (nuova costruzione e dimensione) che non avevano alcun collegamento con l'ubicazione dell'immobile ceduto e con le sue caratteristiche di fabbricato di vecchia costruzione; 1.2. la censura è fondata; 1.3. va ribadito infatti che in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione» ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l'epoca di costruzione R.G. 31587/2018 dell'immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purché non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa (cfr.

Cass. nn. 29143/2018, 1961/2018); 1.4. ne consegue che l'aver l'Ufficio fondato l'accertamento di maggior valore sulla stima effettuata dall'Agenzia del territorio, e non su atti comparativi od altri elementi, non invalida l'atto accertativo poiché si tratta di criteri, quelli elencati dall'art. 51, comma 3, d.p.r. 131/86, pari ordinati, ben potendo l'Amministrazione, nell'accertamento di valore, seguire uno qualsiasi dei criteri di cui al succitato comma 3 (cfr. Cass. n. 4221/2006), e peraltro, qualora si ritenesse l'imprescindibilità dell'indicazione di atti comparativi, non potrebbe predicarsi la legittimità di alcun atto di accertamento laddove l'indicazione di tali atti si appalesasse, in concreto, impossibile; 1.5. va altresì evidenziato che pur avendo il Giudice di appello ritenuto invalido l'avviso non per motivi formali, ma solo per motivi sostanziali (confermando, per questa parte, la valutazione del Giudice di primo grado), non ha poi proceduto ad esaminare nel merito, in tal caso, la pretesa tributaria, eventualmente riconducendola alla corretta misura; 1.6. la CTR, dopo aver richiamato e confermato, ancorché con espressioni assai sintetiche, la valutazione del primo Giudice di ingiustificatezza dell'avviso di accertamento (nel senso dell'incongruenza delle motivazioni e dei dati posti a base della pretesa tributaria dell'ufficio), ha eluso l'obbligo che gli incombeva di addurre una motivata valutazione sostitutiva, dovendo essere ribadito, infatti, che, sia pure attraverso il veicolo dell'impugnazione di un atto, l'impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest'ultimo la cognizione (anche) del rapporto tributario (cosiddetta «impugnazione-merito», orientata, per quanto qui interessa, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva dell'accertamento) e non solo dell'atto (come con la cosiddetta «impugnazione-annullamento», orientata unicamente all'eliminazione dell'atto impugnato), imponendogli di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte R.G. 31587/2018 (cfr. ex multis Cass. nn. 27560/2018, 25629/2018, 21695/2017, 25376/2008, 11212/2007, 4280/2001);

2. va conseguentemente accolto il ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per un nuovo esame, anche per le spese, alla stessa Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 5.5.2021. I Presidente omenico Chin DEPOSITATO IN CANCELLER