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Ordinanza — n. 30735/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30735/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30735/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il ricorso è inammissibile. Il ricorrente espone quanto sopra ricordato, avanza una domanda -"Il Tiengo non ha partecipato al giudizio di appello?"- e fa un'affermazione -"Certo perché l'appello non gli era stato notificato". In ciò esaurisce il ricorso. Dacché l'inammissibilità: la denuncia di "violazione delle norme di diritto sul litisconsorzio necessario" è riferita non al giudizio in esito al quale è stata resa la sentenza impugnata e quindi a questa sentenza ma al giudizio in esito al quale fu resa la decisione posta a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sulla quale ultima la sentenza impugnata si è espressa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30735/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ANTONIO MONDINI; Premesso che: 1.Gianni Tiengo, denunciando "violazione delle norme di diritto sul litisconsorzio necessario di cui agli artt.101 e 102 c.p.c. e art.111 Cost., 2°comma", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Veneto, in causa sulla legittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria notificata ad esso ricorrente dall'Agenzia delle entrate sulla base di prodromica pronuncia della medesima CTR passata in giudicato, ha accolto l'appello dell'ufficio e dichiarato il ricorso originario inammissibile per non avere il Tiengo impugnato la suddetta pronuncia prodromica.

Parole chiave

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offerente escluso gara d'appalto infruttuosa opposizione al precetto esecutivo iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscrizione d'ipoteca rinvio della rendita
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29785-2018 proposto da: TIENGO GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato LINDA AUCIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO AUCIELLO; 2021 - ricorrente - 4047 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA NORD SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 545/2018 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 15/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONIO MONDINI; Premesso che: 1.Gianni Tiengo, denunciando "violazione delle norme di diritto sul litisconsorzio necessario di cui agli artt.101 e 102 c.p.c. e art.111 Cost., 2°comma", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Veneto, in causa sulla legittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria notificata ad esso ricorrente dall'Agenzia delle entrate sulla base di prodromica pronuncia della medesima CTR passata in giudicato, ha accolto l'appello dell'ufficio e dichiarato il ricorso originario inammissibile per non avere il Tiengo impugnato la suddetta pronuncia prodromica.

Il ricorrente espone che tale pronuncia doveva essere ritenuta priva di effetto in quanto resa dalla medesima CTR in riforma della decisione di accoglimento dell'impugnazione di avvisi di accertamento di imposte erariali proposta da esso ricorrente sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della associazione sportiva New Body Gym Club malgrado che egli non avesse avuto conoscenza del giudizio di appello per essere stato l'atto di appello dell'Agenzia notificato "allo studio dell'avvocato Auciello Alfredo difensore e domiciliatario di Tiengo Gianni, rappresentante della New Body Gym Club" e dunque -a detta di esso ricorrente- solo alla associazione e non a lui di persona;

2. l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; considerato che:

1. il ricorso è inammissibile. Il ricorrente espone quanto sopra ricordato, avanza una domanda -"Il Tiengo non ha partecipato al giudizio di appello?"- e fa un'affermazione -"Certo perché l'appello non gli era stato notificato". In ciò esaurisce il ricorso. Dacché l'inammissibilità: la denuncia di "violazione delle norme di diritto sul litisconsorzio necessario" è riferita non al giudizio in esito al quale è stata resa la sentenza impugnata e quindi a questa sentenza ma al giudizio in esito al quale fu resa la decisione posta a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sulla quale ultima la sentenza impugnata si è espressa;

2. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in C 5600,00. oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, cpmma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto. Il Presidente bEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE ESP