Cassation court dismisses Equitalia's appeal against tax court, ruling notification to Equitalia's office was valid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Equitalia Sud S.p.A.'s appeal against a Lazio tax court decision regarding a mortgage registration nullity. Equitalia argued the appeal notice was invalidly served at its office rather than its legal representative's studio, violating procedural rules. The court held that personal service at a location with a clear connection to the recipient cures any defect, rendering the appeal valid and the lower court's ruling on costs correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 comma 2 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: In tax proceedings, if an appeal is served personally at a location connected to the recipient rather than the elected domicile, the defect is cured and the appeal is valid, precluding cassation for procedural nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8592/2016 proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A. (C.F. e P.IVA: 11210661002), con sede in Roma, al Viale di Tor Marancia n. 4, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio Avv. Maria Stranieri, giusta procura speciale rilasciata dal Direttore Generale dott. Andrea Parma in data 20.1.2016 per atti Notaio Marco de Luca in Roma - rep. 40.959, racc. 22.987 -, rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Vaccari (C.F.: VCCGI046B64H501C) ed elettivamente domiciliala presso il suo studio, in Roma al Viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù di procura redatta su atto separato ed autenticata con firma anche digitale; - ricorrente - contro Fallimento Risto Team S.r.l. in liquidazione (C.F.: 06802600632), in persona del curatore p.t.
Prof. Avv. Francesco Cervelli, con studio in Napoli alla Via Massimo Stanzicene n. 18, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso e previa autorizzazione del G.D. del 22.04.2016, dall'Avv. Prof. Vincenzo M. Cesàro (C.F.: CSRVCN68M27F839W), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma alla Via Calabria il. 56; - controricorrente — - avverso la sentenza n. 3925/21/2015 emessa dalla CTR Lazio in data 09/07/2015 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
Ritenuto in fatto Con ricorso del 13.1.2013 la RISTO TEAM S.r.l. impugnava l'iscrizione ipotecaria accesa su un proprio immobile, eccependo la nullità della stessa per non essere stata preceduta dalla notifica della cartella. L'Ufficio non si costituiva. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma - dopo aver osservato che era onere dell'Esattoria provare che le cartelle erano state regolarmente notificate - accoglieva il ricorso e dichiarava nulla l'iscrizione ipotecaria, compensando le spese. Avverso detta decisione proponeva appello la contribuente limitatamente alle spese di lite che erano state compensate.
LA CTR Lazio, con sentenza del 9.7.2015, accoglieva il gravame, ritenendo che l'impugnata sentenza avesse errato nel compensare le spese di lite senza alcuna specifica motivazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Equitalia Sud s.p.a., sulla base di tre motivi. Il Fallimento Risto Team s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della notificazione dell'atto di appello e la conseguente inapplicabilità del termine di decadenza per la proposizione della impugnazione ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR dato atto in sentenza che Equitalia Sud s.p.a. non si era costituita in primo grado, nonostante la costituzione fosse avvenuta a mezzo dell'Avv.
Gioia Vaccari, e per non aver rilevato che l'atto di appello della contribuente non era stato notificato presso il suo difensore domiciliatario costituitosi in primo grado, bensì presso un suo sportello. • 1.1. In tema processo tributario, ove il giudizio di appello sia proseguito nonostante l'invalidità della notifica dell'atto introduttivo, la Corte di cassazione, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità ed annullare con rinvio la sentenza, dal momento che detta nullità, la quale, a differenza della inesistenza, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, può essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame (Sez. 5, Sentenza n. 2142 del 25/01/2019).
Pertanto, tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 15630 del 11/06/2019). Nel caso di specie, l'atto di appello è stato notificato, a mezzo raccomandata, anziché al procuratore domiciliatario Avv.
Gioia Vaccari (presso il suo studio in Roma, al Viale Gioacchino Rossini n.
18) costituitosi in primo grado, alla parte personalmente, e, precisamente, "allo sportello di Equitalia Sud in Via Cristoforo Colombo 416 Roma" e, dunque, in un luogo che presentava - e, comunque, tale profilo non è contestato - un collegamento con il destinatario della notificazione. Nel senso che, nel caso di notifica dell'atto di appello eseguita alla parte personalmente, anziché nel domicilio eletto in primo grado, si sia al cospetto di una nullità, cfr., tra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018 e Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3666 del 07/02/2019).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'"Errore nel procedimento sotto altro profilo in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.", per non aver la CTR rilevato che la notifica dell'atto di appello, pur potendo avvenire personalmente, doveva essere eseguita al legale rappresentante presso la sede della società.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'"Errore nel procedimento in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.", per non aver la CTR dichiarato l'atto di appello inammissibile, nonostante l'appellante non avesse depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica. 3.1.. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell'accoglimento del primo.
4. In definitiva, merita di essere accolto il primo motivo, laddove il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti. Va, pertanto, cassata sul punto la sentenza, con conseguente rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; - cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 6.5.2021. Il Presidente t. Domenico demi DEPOSITATO IN CANCELLERIA -7i, -