Cassation court allows tax refund claim where zoning plan annulment does not retroactively negate fiscal buildability status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the municipality's appeal against a regional tax commission decision denying an IMU refund. The taxpayer argued that the annulment of a zoning plan rendering their land buildable should retroactively negate the tax liability. The court ruled that fiscal buildability is determined by the adoption of the plan itself, not its subsequent approval or survival, meaning the tax was due at the time of transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52, comma 4, d.P.R. n. 131/1936; Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992: Fiscal buildability is established by the adoption of the general urban planning instrument, independent of its later approval or validity, as the value increase occurs upon the plan's adoption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 6163-2018 proposto da: COMUNE DI SEGRATE, in persona del Sindaco pro tempore SAN MARCO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Cc' C-; elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che le rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente- contro EUROPA 2000 S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato RAFFAELLA TU' RINI, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati TIZIANO R.G. 6163/2018 UGUCCIONI e JOSEPH F.9M4NDI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente — avverso la sentenza n. 5154/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 6.12.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Segrate e San Marco S.p.A., quale società di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, propongono ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l'appello proposto da Europa 2000 S.r.L. avverso la sentenza n. 4181/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego al rimborso del pagamento dell'IMU, annualità 2012, 2013, 2014, richiesto dalla contribuente dopo che il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza del TAR Lombardia di annullamento del Piano di Governo del Territorio, che comprendeva la proprietà della contribuente, assoggettata a tassazione in quanto area edificabile; la contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005 conv., 36, comma 2, d.l. n. 223/2006 conv., art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992) per avere la CTR erroneamente affermato la spettanza del rimborso delle somme versate a titolo di IMU in relazione ad aree originariamente agricole, divenute edificabili in forza di strumento urbanistico generale approvato e poi annullato in sede giudiziale; 1.2. la doglianza è fondata in quanto la sentenza impugnata non è coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, non avendo, nel caso di specie, l'annullamento delle delibere di R.G. 6163/2018 adozione e approvazione del Piano del Governo del Territorio (PGT) alcuna diretta incidenza sulla qualifica di edificabilità del terreno; 1.3. questa Corte ha infatti condivisibilmente affermato che (cfr.
Cass.nn. 23023/2016, 20137/2012) l'edificabilità fiscale si articola in due specie: l'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e l'area edificabile di fatto, vale a dire quella del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria che si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di taluni fattori indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica; 1.4. l'edificabilità di fatto è rilevante giuridicamente in quanto specificamente considerata dalla legge sia ai fini dell'ICI (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, primo periodo, seconda ipotesi) che ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art.5-bis, comma 3, convertito nella L. 8 agosto 1992, n.359 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5),ed anche , avendo riflessi sul valore del bene immobile, ai fini delle imposte di registro ed INVIM (Cass.n. 9131/2006); 1.5.
è stato, poi, affermato, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 -quaterdecies, comma 16, del d.l. n 203 del 2005, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, che l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il detto art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano R.G. 6163/2018 possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria ( cfr.
Cass. n. 4952/2018); 1.6. peraltro, anche in tema di imposta di registro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area, ai fini di sostenere l'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 cit., dev'essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, atteso che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, considerato che la valutazione del bene dev'essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo; 1.7. trova conferma, quindi, che ciò che rileva ai fini fiscali è che venga adottato un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada della edificabilità poiché, normalmente, già l'avvio della procedura per la formazione del PRG determina un consistente aumento di valore, pur con tutti i necessari distinguo riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali, e che l'edificabilità dei suoli, ai fini fiscali, non è condizionata dall'approvazione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, proprio perché il valore del terreno nelle contrattazioni aumenta per effetto della sola adozione di un piano regolatore che ne preveda l'edificabilità, e ciò che assume rilievo, dunque, ai fini del prelievo fiscale è lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico che lo conforma; 1.8. alla luce di tali principi consolidati la decisione impugnata non risulta ad essi coerente, laddove ha ritenuto che l'effetto caducatorio della sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, abbia determinato anche la R.G. 6163/2018 sussistenza del diritto al rimborso dell'imposta versata, prima di tale annullamento, in relazione ad aree trasformate, in virtù del suddetto strumento urbanistico, da agricole a edificabili;
2. il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza cassata;
3. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., e il ricorso originario della contribuente va rigettato;
4. le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, mentre le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali di legittimità, liquidate in misura pari ad Euro 10.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.3.2021.