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Ordinanza Interlocutoria — n. 30710/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to missing necessary co-litigant, ordering new hearing for integration.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30710/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Court's decision because the necessary co-litigant, Aversa Cristofero, was absent from the second instance proceedings. Although the primary defendant joined a regularization procedure, the co-litigant ceased activity before regularization, yet the court found their presence legally required for the appeal to proceed. Consequently, the court ordered the case remitted to a new hearing to integrate the missing party and ensure a complete adversarial process.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. a): When a necessary co-litigant is absent from the second instance, the appeal is inadmissible until their integration is ordered to guarantee the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

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necessary co-litigant litisconsorzio necessario integration of parties contradictory proceedings remittal to new hearing tax appeal cassation missing party rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Tenuto conto della mancanza di integralità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. a)
art. 331 c.p
Tenuto conto della mancanza di integralità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8790 del 2019
Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario RG 32416/2018 processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione (Vedi Cass. n. 8790 del 2019; Cass.
Cass. n. 26433 del 2017
8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017).
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Testo completo

terlocutoria sul ricorso iscritto al n. 32416/2018 R.G. proposto da da SK5365 Malta LTD già Group Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, h-WC-a Mcura-speCialernargine—deliTicorso, dall'Avv. Gilberto Casella Pacca di Matrice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Oslavia 30 , giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ricorrente- contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, -intimata- RG 32416/2018 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1476/7/18 depositata in data 4.4.2018. sentita la relazione svolta dal consigliere Rosaria Maria Castorina nella camera di consiglio del 15.10.2021.

Fatti di causa. A seguito di una verifica fiscale nei confronti della società A.B. Servizi s.n.c. di Aversa Cristofero e nei confronti dell'impresa individuale di quest'ultimo, titolare di un'agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, venivano emessi avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia, per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, recuperava l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group. SKS365 Group e Aversa Cristofero impugnavano gli avvisi.

Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014, cui la società aderiva. Il CTD facente capo ad Aversa Cristofero cessava la sua attività prima della possibilità di regolarizzare la sua posizione. La CTP di Brescia rigettava i ricorsi riuniti. I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR della Lombardia, con sentenza n.1476/7/18 depositata in data 4.4.2018 rigettava l'appello. Contro la sentenza, SKS365 Malta Limited propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.

L'Agenzia delle Dogane è rimasta solo intimata. Preliminarmente va rilevato come dalla sentenza impugnata si evince che il giudizio di appello si è svolto anche nei confronti di Aversa Cristofero regolarmente costituito e già parte del giudizio di primo grado. Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario RG 32416/2018 processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione (Vedi Cass. n. 8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017). Tenuto conto della mancanza di integralità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q. M . La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Aversa Cristofero entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.