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Ordinanza Interlocutoria — n. 30709/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary joinder of a co-litigant in tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30709/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax court decision regarding a tax assessment and regulatory violation. The appellant, SKS365 Malta Ltd, challenged the judgment without including Giamafa s.r.l. and its legal representative, who were necessary co-litigants in the first instance. The court ruled that the lack of necessary joinder violated the principle of contradictory proceedings, necessitating a remand for the integration of the missing parties.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a necessary co-litigant is omitted from an appeal, the court must order their integration to ensure the integrity of the contradictory proceedings before proceeding with the merits.

Parole chiave

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necessary joinder contradictory proceedings tax assessment appeal omitted co-litigant remand for integration litisconsorzio necessario Art. 331 c.p.c. assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Tenuto conto della mancanza di integrità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
Art. 165 c.p.c.
art. 331 c.p
Tenuto conto della mancanza di integrità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8790 del 2019
Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione (Vedi Cass. n. 8790 del 2019;
Cass. n. 26433 del 2017
Cass. n. 26433 del 2017).
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Testo completo

interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 30104/2017 R.G. proposto da da SKS365 Malta LTD in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,rgiusta proteira speciale a nnarginé, 10-éi-- ricorso} dall'Avv. Gilberto Casella Pacca di Matrice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Oslavia 30, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ricorrente- contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato RG 30104/2017 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n.423/03/17 depositata in data 16.5.2017. sentita la relazione svolta dal consigliere Rosaria Maria Castorina nella camera di consiglio del 15.10.2021.

Fatti di causa. A seguito di una verifica fiscale presso la società Giamafa s.r.l. esercente un'agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, veniva emesso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia, per l'anno di imposta 2012, recuperava l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group GMBH. Veniva altresì elevato un atto di contestazione per omessa presentazione della SCIA nonché per omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili.

SKS365 Group Gmbh e Giamafa s.r.l. impugnavano gli atti impositivi. Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge n. 190 del 2014, cui la società maltese aderiva senza, tuttavia, includere il CTD facente capo a Giamafa s.r.l. La CTP di Pescara, riuniti i ricorsi, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle sanzioni imposte ex art. 5 commi 3 e 5 del D.Igs 504/98 e li rigettava nel resto. Le contribuenti impugnavano la pronuncia con distinti atti di appello e la CTR dell'Abruzzo, con sentenza n.423/3/17 depositata in data 16.5.2017, previa riunione, rigettava l'appello sul presupposto che la domanda di regolarizzazione presentata dalla ricorrente, nell'elenco dei punti di raccolta non includeva la Giamafa s.r.l. con la conseguenza che l'avviso di accertamento impugnato in primo grado non poteva ritenersi condonato.

Contro la sentenza, SKS365 Malta Limited propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con RG 30104/2017 memoria. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. Preliminarmente va rilevato come dalla sentenza impugnata si evince che il giudizio di appello si è svolto anche nei confronti di Giamafa s.r.l. e del legale rappresentante Reca Massimiliano entrambi regolarmente costituiti e già parti del giudizio di primo grado. Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione (Vedi Cass. n. 8790 del 2019;

Cass. n. 26433 del 2017). Tenuto conto della mancanza di integrità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Giamafa s.r.l. e di Reca Massimiliano entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente