Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring process extinct due to pending simplified tax dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinct after the taxpayer requested suspension based on pending simplified tax dispute resolution. The taxpayer had fulfilled all procedural requirements for this expedited process, which was confirmed by submitted documentation. Consequently, the court ruled that the appeal by the Revenue Agency must be dismissed as the matter is no longer subject to ordinary litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer requests suspension of cassation proceedings due to pending simplified tax dispute resolution and fulfills all procedural requirements, the ordinary process is declared extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9817/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Ibsa Farmaceutici Italia Sri, incorporante di Gelfipharma International Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Carmini, Daniela Zamboni e Claudio Lucisano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio n. 91, giusta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 158/45/11, depositata il 17 ottobre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Lodi, aveva annullato gli avvisi emessi nei confronti della Ibsa Farmaceutici Italia Sri (incorporante di Gelfipharma International Srl) per Iva per gli anni 2003 e 2004, non trovando applicazione il termine raddoppiato ex art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972. La contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE Ibsa Farmaceutici Italia Srl, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. La procedura di definizione agevolata è stata regolarmente ed integralmente adempiuta, come risulta dalla documentazione (F24 quietanzati e istanza) prodotta dalla contribuente. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 luglio 2021 Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta DEPOSITATO IN CANCELLERIA I