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Ordinanza — n. 30692/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to late nullity exception in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30692/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Mario Galavotti's appeal against a tax authority decision regarding his individual business. Galavotti argued the lower court erred by rejecting his nullity claim, which he raised for the first time during the second instance proceedings. The court ruled that tax proceedings are adversarial, meaning defects like nullity must be raised in the first instance and cannot be introduced for the first time on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 57 D.Igs. 31/12/1992 n. 546; Art. 360 c.p.c.: In the adversarial nature of tax proceedings, exceptions of nullity raised for the first time in appeal are inadmissible as they violate the principle of timely contestation.

Parole chiave

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tax appeal procedure nullity exception timing adversarial tax process new exceptions in appeal Cassation inadmissibility deducibilità delle spese deduzione dell'imposta precedente rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o l'errata applicazione dell'art.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dell'intero procedimento, in conseguenza delle violazioni denunciate con il precedente motivo;
Art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
civ., la violazione e/o l'errata applicazione dell'art. 8, comma 24, del d.l.
Art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 56, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 57, D.Igs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel caso di specie è pacifico che la nullità sia stata prospettata per la prima volta in grado d'appello (non lo discute parte ricorrente) e che sia dunque corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la sua proposizione è tardiva, stante quanto disposto dall'art. 57 del D.Igs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/09/2015, n. 18448
Cass. 18/09/2015, n. 18448, 09/11/2015, n.
Cass. 09/11/2015, n. 22810
Cass. 23/09/2020, n. 19929
Cass. 05/12/2014, n. 25756
Cass. 05/12/2014, n. 25756);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21523-2015 proposto da: GALAVOTTI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MASINA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1054/2015 della COMM.TRIB.REG.EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. l'Agenzia delle entrate in data 9 dicembre 2013 ha notificato al signor Mario Galavotti, nella qualità di titolare di una ditta individuale, un avviso di accertamento con cui accertava la maggior base imponibile dei redditi della ditta e procedeva al recupero di maggiori imposte IRPEF, IVA, IRES, IRAP e altro, relative all'anno 2008, nonché all'irrogazione delle conseguenti sanzioni;

2. avverso detto avviso il Galavotti ha proposto ricorso davanti alla CTP di Ferrara, che lo ha tuttavia respinto integralmente;

3. la CTR dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 1054, depositata il 18 maggio 2015, ha parzialmente riformato la sentenza dì primo grado, riconoscendo la parziale deducibilità dei costi e confermando nel resto la decisione appellata;

4. avverso la sentenza di secondo grado, propone ricorso per cassazione il Galavotti, affidato a quattro motivi;

5. resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o l'errata applicazione dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv., con modif., dalla I. 26 aprile 2012, n. 44;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 56, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 2697 cod. civ.;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dell'intero procedimento, in conseguenza delle violazioni denunciate con il precedente motivo;

4. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza di secondo grado, per avere la stessa dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, perché introdotta per la prima volta in appello;

5. in via logicamente preliminare, deve essere esaminato il quarto motivo, dalla cui infondatezza discende l'inammissibilità dei restanti;

6. come più volte affermato da questa S.C., anche con riferimento alla questione oggetto del presente giudizio, il processo tributario ha carattere impugnatorio, con la conseguenza che gli eventuali vizi, anche di nullità, che colpiscono l'atto amministrativo tributario si convertono in motivi di gravame;

7. ne consegue che le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nome di nullità, non sono rilevabili d'ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione; la conversione delle ipotesi di nullità in mezzi di gravame avverso l'atto fiscale è una conseguenza della struttura impugnatoria del processo tributario, che vede la contestazione della pretesa fiscale suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto che la esprime; il giudizio tributario, difatti, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (con specifico riferimento alla presunta violazione dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, v.

Cass. 18/09/2015, n. 18448, 09/11/2015, n. 22810, Cass.2 23/09/2020, n. 19929; in generale v. Cass. 05/12/2014, n. 25756);

8. nel caso di specie è pacifico che la nullità sia stata prospettata per la prima volta in grado d'appello (non lo discute parte ricorrente) e che sia dunque corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la sua proposizione è tardiva, stante quanto disposto dall'art. 57 del D.Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 in tema di divieto di nuove eccezioni;

9. l'infondatezza del quarto motivo conduce all'inammissibilità dei primi tre: se l'eccezione era tardiva in appello, tantomeno può essere riproposta in sede di legittimità;

10. il ricorso va in conclusione rigettato;

11. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;

12. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidandole in complessivi euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2021