Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 decree, leading to the automatic expiration of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax appeal process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly request the fixing of the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 11277/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro TNT Post Notifiche Srl (pal, Nexive Notifiche Sri), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana La ,‘ Rocca, con domicilio eletto in Roma, largo Somalia, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Rita Gradara; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 829/38/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03DI02004/2010.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma •e-a9V CancellarCancear ll - '- ii CANCELLIERE ESPERT