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Ordinanza — n. 30654/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to request expedited settlement by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30654/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to submit a request for expedited settlement by the statutory deadline of December 31, 2018. Although the taxpayer had paid the first installment, the tax authority did not formally deny the settlement within the required July 2018 window, and no formal request for settlement was filed by the end of 2018. Consequently, the court applied the automatic extinction rule of the expedited settlement law, ruling that the proceedings terminated without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017; Art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017: The failure of the tax authority to deny an expedited settlement request within the statutory period, combined with the absence of a formal request for settlement by the deadline, results in the automatic extinction of the tax proceedings.

Parole chiave

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expedited settlement tax extinction of proceedings deadline compliance tax appeal dismissal automatic extinction rule dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017
In prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, presentata ai sensi dell'art. 11 di.
Art. 39, co. 1, lett. d), dPR n. 600/1973
62 sexies d.l. n. 331/1993
600/1973 e 62 sexies d.l. n. 331/1993, in relazione all'art.
Art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
331/1993, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR applicato le dette disposizioni in mancanza dei presupposti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019
96 del 2017), l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzione del processo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019).
Sez. 5, Sentenza n. 31021 del 30/11/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28829/2012 proposto da: Domenico CRIFFINI, nato a Milano (MI) il 17 settembre 1969 (C.F.: GRF DNC 69P17 F2051), residente in 20068 Peschiera Borromeo (MI), alla Via Ludovico Ariosto n. 12, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Livia Salvini (C.F.: SLV LVI 57H67 H501M) e dall'Avv. Elisabetta Angela Bellotti (C.F.: BLL LBT 68C71 F205Z), in forza di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato in 00195 Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 11; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ope legis; - controricorrente — - avverso la sentenza, n. 61/1/2012 emessa dalla CTR Lombardia in data -r e - oUp42n1-0 -1-cl 2.(; , 04 42 03/04/2012(e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto in fatto Con sentenza n. 131 del 14/2/11, depositata il 12.4.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso presentato da Domenico Griffini avverso l'avviso di accertamento n. R1RH84/2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3, per IRPEF, IRAP e IVA, in relazione all'anno 2004, compensando tra le parti le spese di lite del grado. Il Griffini, con atto del 20/10/11, proponeva appello, chiedendo la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, si costituiva in giudizio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specifici motivi e, in subordine, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

Con sentenza del 26.4.2012, la CTR Lombardia rigettava l'appello, condannando il contribuente al rimborso delle spese del grado di giudizio in favore dell'Ufficio. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorsoGriffini Domenico, sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, presentata ai sensi dell'art. 11 di. 24.4.2017, n. 50, conv., con modificazioni, dalla I. 21.6.2017, n.

96. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, co. 1, lett. d), dPR n. 600/1973 e 62 sexies d.l. n. 331/1993, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR applicato le dette disposizioni in mancanza dei presupposti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, co. 1, lett. d), dPR n. 600/1973 e 62 sexies d.l. n. 331/1993, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR applicato le dette disposizioni in violazione del contraddittorio.

3. Con istanza del 6.10.2017, il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia tributaria pendente e di aver già provveduto al versamento della prima rata. Con nota del 4.2.2019 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver attestato che il Griffinì aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. L'art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017 stabilisce che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Ora, poiché nessun diniego della definizione operata è intervenuto nel termine del 31 luglio 2018, nè alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall'Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2018, la quale, anzi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, il processo deve essere dichiarato estinto. Invero, in tema di definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (conv. con modif. dalla I. n. 96 del 2017), l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzione del processo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019).

In particolare, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, poiché la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all'integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Sez. 5, Sentenza n. 31021 del 30/11/2018). Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 11, comma 10, di. n. 50 del 2017 P. Q.

M. La Corte dichiara estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20.1.2021. Il Presidente Dott. Li na Maria