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Ordinanza — n. 30650/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to procedural extinction caused by the taxpayer's failure to request final settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30650/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to request a final settlement within the statutory deadline. Although the taxpayer submitted a payment model for the first installment, the tax authority did not object, triggering automatic extinction under specific tax laws. Consequently, the court dismissed the appeal against the regional commission's rejection of the taxpayer's challenge to the registration tax notice.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017; Art. 11, comma 10, ultimo periodo, d.l. n. 50 del 2017: The tax litigation is extinguished if the taxpayer requests a final settlement and the tax authority does not object within the prescribed period.

Parole chiave

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tax litigation extinction final settlement request tax authority inaction registration tax appeal procedural dismissal imposta sugli utili immobiliari imposta immobiliare imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017
L'omessa presentazione di tale istanza determina, ai sensi dell'art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017 l'estinzione del processo.
Art. 11, comma 10, ultimo periodo, d.l. n. 50 del 2017
civ.RGN 28126/2014 Con memoria in data 9 gennaio 2018, la società contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio deducendo di aver formulato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 11 del di.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28126/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro SAN GENESIO IMMOBILIARE SPA, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Napolitano, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 9, presso lo studio del medesimo; - controrícorrente - RGN 28126/2014 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 15/18/13 depositata il 18 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 15/18/13 depositata il 18 novembre 2013 che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa relativa all'impugnazione proposta dalla società San Genesio immobiliare spa dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro di atto di compravendita di terreni. La contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; falsa applicazione degli artt. 17 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 33, comma 3 della legge n. 388 del 2000 e 76 della legge n. 448 del 2001 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 33, comma 3 della legge n. 388 del 2000 e 76 della legge n. 448 del 2001 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.RGN 28126/2014 Con memoria in data 9 gennaio 2018, la società contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio deducendo di aver formulato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 11 del di. n. 50 del 2017, conv. in I. n. 96 del 2017, e ha prodotto copia del modello di versamento relativo alla prima rata quantificata dall'Agenzia delle entrate.

Nessun diniego della definizione operata risulta essere intervenuto nel termine del 31 luglio 2018, né alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall'Agenzia entro il termine del 31 dicembre 2018. L'omessa presentazione di tale istanza determina, ai sensi dell'art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017 l'estinzione del processo. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 10, ultimo periodo, del citato art.

11.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'il. gennaio 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN