Cassation court orders integration of necessary co-litigant partner in tax appeal due to unitary principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the integration of a silent partner into the proceedings to satisfy the principle of unitary tax assessment. The appellant, representing a partnership, challenged a lower court's decision regarding tax liabilities and costs. The court ruled that because the litigation involves a necessary original joinder of partners and the company, all must participate, thus mandating the addition of the silent partner to complete the contradictory process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 2697, 2721 c.c.; Art. 109 dpr n. 917/86: The principle of unitary tax assessment requires that in necessary original joinder between partners and the company, all parties must participate in the procedure, necessitating the integration of any missing co-litigants to ensure a valid decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17600-2012 proposto da: AZIENDA AGRICOLA SAN GIORGIO DI CONTI GIORGIO & C SAS , incorporante la TECNICO AGRICOLA S.GIORGIO DI CONTI GIORGIO & C. SAS e la IMMOBILIARE AGRICOLA GIENNE DI CONTI GIORGIO & C. SAS, CONTI GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE MEDAGLIE D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CIUFO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO TOMASELLI; 2020 - ricorrenti - 53.63ki contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controri corrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO; - intimato - avverso la Sentenza n. 92/45/2011 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 23/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa Con ricorso not. Il 9 7 2012 la Azienda Agricola San Giorgio di Conti Giorgio sas e & quale società incorporante la Tecnico Agricola S Giorgio di Conti Giorgio c. sas e la Immobiliare agricola Giene di Conti Giorgio c. Sas, impugna la sentenza della CTR n. 92\45\2011 . Il ricorrente propone in questo giudizio di legittimità, 4 motivi così sintetizzabili: violazione e \ 0 fal%sa applicazione, ex art. 360 comma i n3 cpc , dell'art. n. 2697 cc e 2721 cc in merito alla violazione dell'onere della prova, At+t Violazionkartt. 20,25 dlgs. 74 \2000 art. 654 cpp ,art. 116 cpc nonchè circolare min. n. 154\2000 sul punto relativo alla asserita inutilizzabilità delle sentenze penali nel giudizio tributario ;
Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma i n3 cpc) dell'art.2697 e 2721 CC e dell'art. 109 dpr n. 917\86 in merito al mancato riconoscimento dei costi; Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per i giudizio ex artt. 360 comma i n. 5 cpc in relazione alla illegittima duplicazione dell'imponibile e sulla omessa valutazione di prove in violazione dell'art. 116 cpc ; Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso. Va premesso che la vicenda giudiziaria prendeva le mosse dalla notifica effettuata alla società azienda agricola San Giorgio di Conti Giorgio sas quale società incorporante della Tecnico e della Gienne , di vari avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003 e 2004 per iva irap e sanzioni.
Tali avvisi erano tempestivamente impugnati e la Commissione Provinciale, dopo averli riuniti , li accoglieva. A seguito di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Ctr invece, in accoglimento del gravame, confermava gli accertamenti emessi . Al riguardo deve ricordarsi che «secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass.
S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).Nel caso poiché il ricorso in cassazione risulta proposto dal socio accomandatario quale legale rappresentante dalla società di persone , come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti, e tenuto conto che in appello era costituito anche il socio accomandante Lazzarini Laura , nel caso non vi è un problema di violazione del contraddittorio nelle fasi antecedenti quanto quello di integrare il contraddittorio in questo grado , in considerazione che il socio accomandante non ha proposto ricorso né gli è stato notificato il ricorso in cassazione .
P. Q.M La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandante entro 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza con le formalità di cui all'art. 37ibis cpc ,e rinvia a nuovo ruolo Roma 13 11 2020 Il presidente DEP