Italian tax court allows appeal against regional tribunal, requiring tax authority to prove shareholder bank account links to company income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the appeal filed by Varese Impianti SRL and its shareholders against a regional tax tribunal decision. The tax authority had assessed undeclared revenues based on personal bank account movements of the company's shareholders without sufficient proof of attribution to the corporate entity. The court ruled that the tax administration must demonstrate, through serious, precise, and concordant presumptions, that the funds were effectively possessed by the company via these individuals, rather than merely relying on generic arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37, third comma, D.P.R. n. 600/1973; The tax authority must prove the attribution of shareholder personal bank account movements to the corporate entity through serious, precise, and concordant presumptions of effective possession by the company.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l. n. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5697/2015 R.G. proposto da: VARESE IMPIANTI SRL (C.F. 211845927), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa i soci GALLI MARIO (C.F. GLLMRA64H13F205N), SCLIPPA MANUELA (C.F. SCLMNL62T58F704R), ZOCCARATO SONIA (C.F. ZCCSNO60R63L682B), BRUGNONI JEAN PIERRE (C.F. BRGJPR62H04Z133J), rappresentati e difesi dall’Avv. ENRICO ALLEGRO e dall’Avv. PAOLO MEREU, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G. G. Belli, 27 – ricorrenti – F i r m a t o D a :
U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a Numero registro generale 5697/2015 Numero sezionale 517/2021 Numero di raccolta generale 30414/2021 Data pubblicazione 27/10/2021 contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3742/48/2014 depositata in data 8 luglio 2014 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza/camera di consiglio del 15 ottobre 2021 dal Consigliere Filippo D’Aquino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA La società contribuente VARESE IMPIANTI SRL e i singoli soci GALLI MARIO, SCLIPPA MANUELA, ZOCCARATO SONIA, BRUGNONI JEAN PIERRE hanno separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2007, con i quali venivano accertati maggiori ricavi non dichiarati della società contribuente e accertati maggiori redditi di partecipazione dei soci in società a ristretta base partecipativa. L’avviso di accertamento nei confronti della società faceva seguito ad accertamenti bancari sui conti correnti riferibili ai soci della società e all’esame della documentazione fornita dai contribuenti, dalla quale emergevano versamenti e prelevamenti non giustificati, con recupero nei confronti della società – a seguito di autotutela parziale - di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, nonché con recupero dei proporzionali redditi da partecipazione dei singoli soci.
La CTP di Varese ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe provato la riferibilità dei 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a Numero registro generale 5697/2015 Numero sezionale 517/2021 Numero di raccolta generale 30414/2021 Data pubblicazione 27/10/2021 conti dei soci alla società, né la natura fittizia dell’intestazione dei conti correnti bancari a terzi. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 8 luglio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR, nel dare atto dell’onere dell’Ufficio di provare la riferibilità alla società delle operazioni rilevate sui conti correnti dei soci, ha escluso la riferibilità alla società delle operazioni di prelievo dai conti correnti dei soci e ha ritenuto parzialmente fondato l’appello in relazione ai soli versamenti, ritenuti non giustificati.
Propongono ricorso per cassazione la società contribuente e i soci, affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili gli accertamenti eseguiti sui conti correnti dei soci.
Evidenziano i ricorrenti come il giudice di appello avrebbe omesso di considerare quale antecedente logico della questione dell’utilizzabilità dei dati risultanti dai conti correnti dei soci della società, la circostanza della riferibilità dei conti correnti personali alla società. Osserva parte ricorrente che l’Amministrazione finanziaria debba provare, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione dei conti correnti personali alla società, dovendo dare preliminarmente la prova dell’interposizione fittizia nella titolarità dei conti correnti. 3 F i r m a t o D a :
U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a Numero registro generale 5697/2015 Numero sezionale 517/2021 Numero di raccolta generale 30414/2021 Data pubblicazione 27/10/2021 2.
Va rigettata la preliminare eccezione del controricorrente, posto che nel caso di specie non si tratta di valutazione in fatto, ma di corretta applicazione della regola di imputazione delle movimentazioni bancarie di soci alla società.
3. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti dei soci della stessa soltanto se sussistano elementi indiziari che inducano a ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti (Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33596) o, comunque, che le movimentazioni sui conti correnti personali dei soci siano riconducibili alla società (Cass., Sez. V, 20 marzo 2019, n. 7758).
Tale principio scaturisce dal chiaro disposto dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, secondo cui «in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona», che richiede la prova da parte dell’Ufficio della riferibilità dei conti correnti personali di soci di società di capitali - come anche di conti correnti di amministratori o procuratori generali - all'ente collettivo societario partecipato o amministrato dalle menzionate persone fisiche, benché non occorra la prova che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali (Cass., Sez.
V, 22 aprile 2016, n. 8112; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2013, n. 16575; Cass., Sez. V, 24 settembre 2010, n. 20199).
4. Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere dato atto genericamente che le argomentazioni sostenute dall’Ufficio in appello – anche in ordine alla riferibilità delle movimentazioni dei conti personali dei soci alla società – non costituirebbero prove sufficienti al 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a Numero registro generale 5697/2015 Numero sezionale 517/2021 Numero di raccolta generale 30414/2021 Data pubblicazione 27/10/2021 fine di ritenere che le movimentazioni sui conti correnti costituiscano carattere di ricavi non dichiarati, ha apoditticamente ripreso a tassazione i versamenti nella misura di € 27.584,00, senza confrontarsi con i superiori principi.
5. Il ricorso va, pertanto, accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche perché accerti la riferibilità alla società contribuente dei conti correnti dei soci, nonché anche al fine di procedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 15 ottobre 2021 Il Giudice Est. Filippo D’Aquino Il Presidente Ettore Cirillo 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' A Q