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Ordinanza — n. 30038/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because taxpayer failed to challenge all grounds of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30038/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Giuseppe Cinquegrana's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding tax assessments. While the taxpayer argued that the statute of limitations should run from his knowledge of the tax roll due to lack of direct notification, the lower court had also ruled on the lack of standing to appeal due to the tax administrator's silence. The Supreme Court rejected the appeal because the taxpayer only challenged one of the two legal grounds used by the lower court, leaving the other valid reason for dismissal untouched.

Regesto Legislator

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Art. 43 L. fall., 16 D.Igs. n. 546 del 1992, 31 L. fall., 24 Cost.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to challenge all the legal grounds upon which the lower court's decision is based, rendering the appeal ineffective.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal partial challenge inadmissibility tax administrator silence bankruptcy trustee standing statute of limitations tax accesso agli atti del contribuente omissione del contribuente attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 43 L. fall.
Con l'unico, composito motivo di ricorso il contribuente adombra la violazione o falsa applicazione degli art. 43 L. fall., 16 D.Igs.
16 D.Igs. n. 546 del 1992
fall., 16 D.Igs. n. 546 del 1992, 31 L.
31 L. fall.
24 Cost.
fati., 24 Cost., per avere la CTR omesso di considerare che in assenza di notifica al fallito dell'avviso di accertamento e delle cartelle esattoriali, il termine di impugnazione entro cui il fallito può contestare la pretesa tributaria decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'estratto di ruolo.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602
Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n.
Cass., 27/12/2016, n. 27015
16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n.
Cass., 27/12/2016, n. 24076
Cass., 18/09/2006, n. 20118
Cass., 11/2/2011, n. 3386
anche Cass., 11/2/2011, n. 3386;
Cass., 12/10/2007, n. 21431
Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 24/5/2006, n.
Cass., 24/5/2006, n. 12372
21431; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27447 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Cinquegrana Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Giaccio Antimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici (NA), corso Garibaldi, n. 179; °Go/. t-a:ro i h (2,,-,vv, ci a na ec2vour rees,_„, C2vie? (e cL' COlore e a 2 O (a.i? - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 23 marzo 2015, n2-4E48/4815;

LiVb sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. Fatti di causa. Il contribuente, esercente attività d'impresa quale titolare di ditta individuale, veniva dichiarato fallito. In seguito, impugnava l'estratto di ruolo sul quale risultavano imperniati due avvisi di accertamento con pedissequa, successiva cartella, notificati unicamente al curatore fallimentare e da costui non impugnati. Il contribuente, sostenendo di non aver avuto contezza degli atti impositivi e della cartella, assumeva di essere in termini per insorgere avverso l'estratto di ruolo.

La CTP di Caserta accoglieva il gravame evidenziando che l'effettività della tutela del contribuente fallito postulasse la decorrenza del termine di impugnazione da parte sua a far data dalla sopravvenuta conoscenza dell'estratto di ruolo, momento dal quale egli assumeva contezza del fatto impositivo. La CTR della Campania ha accolto, per converso, l'appello erariale. Giuseppe Cinquegrana impugna per cassazione la sentenza d'appello con un unico motivo di ricorso. L'Agenzia non si è costituita. Ragioni della decisione. Con l'unico, composito motivo di ricorso il contribuente adombra la violazione o falsa applicazione degli art. 43 L. fall., 16 D.Igs. n. 546 del 1992, 31 L. fati., 24 Cost., per avere la CTR omesso di considerare che in assenza di notifica al fallito dell'avviso di accertamento e delle cartelle esattoriali, il termine di impugnazione entro cui il fallito può contestare la pretesa tributaria decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'estratto di ruolo.

Giova evidenziare che la CTR ha valorizzato due profili. Solo il secondo di questi attiene, in effetti, al tema della "sostituzione della capacità processuale del fallito con quella del curatore" e della legittimazione ad impugnare gli atti tributari nei soli casi in cui il contribuente provi "che il curatore sia rimasto silente e che lo abbia fatto per disinteresse". Il primo aspetto messo in evidenza - e del tutto obliterato in ricorso dal contribuente - concerne, invece, la mancata impugnazione da parte del Cinquegrana, in uno con l'avviso di mora, di tutti gli atti presupposti non notificatigli.

Orbene, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso debba essere rigettato nella sua interezza (v. Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076). Nel caso di specie, il Collegio reputa di dover dar continuità al noto insegnamento di questa Corte (Cass. 18/09/2006, n. 20118), secondo cui, fermo l'onere per l'impugnante di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, allorché di esso ne sia impugnata solo una o solo alcune, ma non tutte, l'impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poiché, quand'anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all'unica o alle più rationes contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla ratio non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio (v. anche Cass., 11/2/2011, n. 3386;

Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese restano irripetibili. Per questi motivi Rigetta il ricorso. Spese irripetibili. Così d